§ 86.11.150 - Del.CIPE 14 marzo 2003, n. 8.
Servizio sanitario nazionale. Ripartizione quota di parte corrente 2003.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:14/03/2003
Numero:8

§ 86.11.150 - Del.CIPE 14 marzo 2003, n. 8.

Servizio sanitario nazionale. Ripartizione quota di parte corrente 2003.

(G.U. 28 maggio 2003, n. 122)

 

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE

     PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

     Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

     Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

     Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%;

     Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

     Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

     Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta tra l'altro disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale;

     Visto l'accordo dell'8 agosto 2001 con il quale il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno convenuto di determinare la disponibilità complessiva di risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale quantificandole per l'anno 2003 in Euro 77.531.542.605, alla quale va aggiunta una ulteriore quota di Euro 1.032.913.798 per le finalità espresse nei punti 16 e 17 dell'accordo stesso;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza;

     Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 31 (legge finanziaria 2002), che assegna Euro 5.000.000 al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il corrente anno;

     Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 febbraio 2003;

     Vista la proposta del Ministero della salute in data 14 febbraio 2003;

     Delibera:

 

     A valere sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale - parte corrente anno 2003 - ammontanti attualmente a 78.403.971.577 euro, vengono finalizzati i seguenti importi:

     a) Euro 75.796.403.896 da ripartire tra le regioni e le province autonome per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza ; l'ospedale Bambino Gesù viene finanziato in base ai valori utilizzati nella compensazione della mobilità concordata;

     b) Euro 885.500.511 da ripartire tra le regioni per il Fondo di riequilibrio ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 (punti 16 e 17);

     c) Euro 147.416.940 per il finanziamento dell'esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici;

     d) Euro 586.391.301 per il finanziamento delle quote vincolate, di cui Euro 108.251 da assegnare alla Croce rossa italiana;

     e) Euro 988.258.928 per programmi particolari a norma della legge n. 662/1996, art. 1, commi 34 e 34-bis.

     Gli importi di cui alle lettere c), d), e), restano accantonati in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute.

 

     Allegato 1

     Servizio sanitario nazionale 2003 - (unità di euro)