Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.10 sanità privata |
Data: | 20/05/1960 |
Numero: | 519 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato |
Art. 2. Nel primo comma dell'art. 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soppresse le parole "di assistenza e [...] |
§ 86.10.r - Legge 20 maggio 1960, n. 519. [1]
Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
(G.U. 11 giugno 1960, n. 143).
L'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
"Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Provincie per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico.
La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del medico provinciale:
a) per la fine dell'ente e della istituzione;
b) per volontaria rinuncia;
c) per abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente".
Nel primo comma dell'art. 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
[1] Abrogata dall'art. 24 del