Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.10 sanità privata |
Data: | 04/12/1956 |
Numero: | 1428 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito, dopo il primo, il seguente comma |
§ 86.10.m - Legge 4 dicembre 1956, n. 1428.
Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra.
(G.U. 2 gennaio 1957, n. 1).
All'art. 338 del testo unico approvato con
"Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma".