§ 86.10.l - Legge 8 novembre 1956, n. 1300.
Modificazione dell'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:08/11/1956
Numero:1300


Sommario
Art. unico.      L'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente


§ 86.10.l - Legge 8 novembre 1956, n. 1300. [1]

Modificazione dell'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(G.U. 27 novembre 1956, n. 300).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     "I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni.

     I progetti di cui sopra, nonchè quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni.

     Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino più Provincie, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.