Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.10 sanità privata |
Data: | 05/01/1953 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Il numero dei dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria, chiamati a far parte del Consiglio superiore di sanità, viene elevato da due a tre; [...] |
Art. 2. L'art. 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente |
§ 86.10.h - Legge 5 gennaio 1953, n. 25.
Modificazioni all'art. 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'art. 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
(G.U. 31 gennaio 1925, n. 25).
Il numero dei dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria, chiamati a far parte del Consiglio superiore di sanità, viene elevato da due a tre; quello dei farmacisti direttori di farmacia, da uno a due e quello dei dottori in chimica da uno a due, dei quali uno particolarmente esperto nella produzione industriale dei medicinali. Sono, inoltre, chiamati a far parte del Consiglio superiore di sanità un direttore di macello di grande centro e il capo del Servizio veterinario dell'esercito.
L'art. 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
"Il Consiglio superiore di sanità si divide in tre sezioni.
"Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime".