Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.10 sanità privata |
Data: | 07/11/1942 |
Numero: | 1528 |
Sommario |
Art. unico. Gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono sostituiti dai seguenti |
§ 86.10.e - Legge 7 novembre 1942, n. 1528. [1]
Modificazioni agli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
(G.U. 7 gennaio 1943, n. 4).
Gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 124. - Il ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:
a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;
b) l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.
"Art. 167. - E' data facoltà al ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore della sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.
"E' data altresì facoltà al ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialità medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela.
"Il ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, può inoltre subordinare all'obbligo di presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialità medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici.
"I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialità sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente debbono, indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrà essere conservata dal farmacista".
[1] Abrogata dall'art. 24 del