Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.10 sanità privata |
Data: | 12/03/1942 |
Numero: | 427 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 103, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dopo la leggera e) è aggiunta la seguente |
§ 86.10.d - Legge 12 marzo 1942, n. 427. [1]
Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna.
(G.U. 11 maggio 1942, n. 112)
All'art. 103, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dopo la leggera e) è aggiunta la seguente:
f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea.
La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento.
[1] Abrogata dall'art. 24 del