§ 86.10.c - Legge 27 dicembre 1941, n. 1649.
Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:27/12/1941
Numero:1649


Sommario
Art. unico.      L'art. 367, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 - XII, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati [...]


§ 86.10.c - Legge 27 dicembre 1941, n. 1649. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie.

(G.U. 6 marzo 1942, n. 54).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 367, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 - XII, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano già legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori al regio decreto-legge 16 ottobre 1924 - II, n. 1755, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.