Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.9 sanità militare e penitenziaria |
Data: | 03/05/1989 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bandi di concorso o d'arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei [...] |
§ 86.9.9 - Legge 3 maggio 1989, n. 167. [1]
Riconoscimento della laurea in odontoiatria ai fini della ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 10 maggio 1989, n. 107).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bandi di concorso o d'arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono prevedere, tenuto conto delle esigenze della Sanità militare, che abbiano titolo all'ammissione ai predetti corsi anche i laureati in odontoiatria, in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale, che ne facciano domanda.
2. Gli ufficiali reclutati con le modalità di cui al comma 1, che abbiano superato il corso di formazione iniziale, sono nominati sottotenente o guardiamarina odontoiatria.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del