Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.4 disciplina generale |
Data: | 21/10/1957 |
Numero: | 1080 |
Sommario |
Art. unico. Il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di cui al quadro E-52 annesso al decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, [...] |
§ 1.4.4 - L. 21 ottobre 1957, n. 1080. [1]
Soppressione del ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) ed istituzione del ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale di concetto).
(G.U. 25 novembre 1957, n. 290).
Il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di cui al quadro E-52 annesso al decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.
E' istituito il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.
Per accedere alla carriera degli ufficiali idraulici è prescritto il possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrimensore.
La prima attuazione della presente legge avrà luogo applicando le norme di cui all'art. 3, comma primo, secondo, terzo, quinto e sesto della
Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di ufficiale idraulico principale del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale degli ufficiali idraulici capi del ruolo soppresso che abbia conseguito la promozione a primo ufficiale idraulico nel nuovo ruolo.
Tabella
(Omissis)
[1] Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. unico della