| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 1. Acque | 
| Capitolo: | 1.3 acque pubbliche | 
| Data: | 18/10/1942 | 
| Numero: | 1434 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 55 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, è sostituito dal seguente: | 
§ 1.3.8 - L. 18 ottobre 1942, n. 1434. [1]
Istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica.
(G.U. 19 dicembre 1942, n. 300).
L'art. 55 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 24 del