§ 1.2.44 - Del.CIPE 26 febbraio 1998, n. 13.
Deliberazione 18 dicembre 1997 recante direttive per la determinazione in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:26/02/1998
Numero:13

§ 1.2.44 - Del.CIPE 26 febbraio 1998, n. 13.

Deliberazione 18 dicembre 1997 recante direttive per la determinazione in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998: modifica termine.

(G.U. 13 maggio 1998, n. 109)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 con la quale sono state dettate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998;

     Considerato che questo Comitato, nella parte finale della delibera suddetta, aveva invitato il NARS (Nucleo per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) ad approfondire, con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, le linee di ridefinizione del metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed a sottoporre a questo Comitato le proprie proposte entro il 31 dicembre 1997;

     Considerato che il termine di cui sopra è stato desunto dalla delibera del 16 ottobre 1997, poi riprodotta nella delibera menzionata con limitate modifiche intese a meglio specificare taluni aspetti in conformità ad indicazioni della Corte dei conti, e preso atto che il termine stesso è scaduto prima della registrazione della delibera adottata il 18 dicembre 1996;

     Ritenuto quindi opportuno modificare il termine in questione e rettificare nel contempo alcune date indicate al punto 1.2;

 

Delibera:

 

     1. Il termine entro il quale il NARS effettuerà, d'intesa con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, gli approfondimenti previsti nella parte finale della delibera del 18 dicembre 1997 e sottoporrà a questo Comitato le proprie proposte, in vista della formulazione di indirizzi di cui all'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 30 giugno 1998.

     2. Il termine del 31 dicembre 1997 indicato al punto 1.2 della citata delibera del 18 dicembre 1997 è rettificato nel termine del 31 dicembre 1998, mentre al 2° periodo del successivo punto 1.2.3 l'espressione "1/3 del fatturato previsto per l'anno 1996" è sostituita dalla dizione: "1/3 del fatturato previsto per l'anno 1998".