Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.2 acque potabili e acquedotti |
Data: | 21/12/1978 |
Numero: | 861 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307, e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della sanità, in attuazione della legge 22 [...] |
Art. 4. Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le [...] |
Art. 5. Per la prima attuazione della presente legge, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone una relazione sul [...] |
Art. 6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1978 e 1979 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti sul capitolo 6856 degli [...] |
§ 1.2.16 - L. 21 dicembre 1978, n. 861.
Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori.
(G.U. 9 gennaio 1979, n. 8).
Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della
Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla
La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla
Le regioni interessate sono altresì autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla
Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano è trasmessa alle regioni e agli enti interessati.
Quando ricorrono particolari necessità le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'art. 3 della
Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile.
Le convenzioni già stipulate a norma del predetto art. 3 della
Per la prima attuazione della presente legge, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone una relazione sul funzionamento del servizio idrico delle isole minori, con particolare riferimento ai fabbisogni di ciascuna isola, alle capacità ricettive dei serbatoi per la raccolta dell'acqua in ciascun sorgitore, alla disponibilità e alla capacità delle proprie unità di rifornimento acqua. La relazione è presentata dal Ministro della difesa che provvede a trasmetterla alle Camere.
Entro lo stesso termine, sentite le regioni interessate, il Ministro della difesa redige inoltre il primo programma di rifornimento annuale.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1978 e 1979 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti sul capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari 1978 e 1979.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della