Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 19. Celebrazioni |
Capitolo: | 19.1 celebrazioni |
Data: | 08/08/1985 |
Numero: | 418 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le celebrazioni del V centenario della scoperta dell'America, intese a favorire e sviluppare i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio e [...] |
Art. 2. 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare l'esecuzione di determinate iniziative o [...] |
Art. 3. 1. Le opere di carattere permanente che saranno realizzate appartengono allo Stato |
Art. 4. 1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da ripartire in otto esercizi finanziari consecutivi a [...] |
§ 19.1.8 – L. 8 agosto 1985, n. 418. [1]
Celebrazioni del V centenario della scoperta dell'America.
(G.U. 20 agosto 1985, n. 195).
1. Le celebrazioni del V centenario della scoperta dell'America, intese a favorire e sviluppare i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio e l'approfondimento dell'opera di Cristoforo Colombo e della civiltà di prevalente matrice latina che dalla scoperta ha ricevuto particolare impulso, sono realizzate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, secondo il programma predisposto dal comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1982 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le iniziative e le manifestazioni comprese nel programma di cui al precedente comma 1 potranno tra l'altro riguardare:
attività editoriali;
attività espositive;
interventi di restauro sui beni di interesse storico e artistico connessi alla vita ed alla famiglia di Cristoforo Colombo;
attività congressuali;
attività scientifiche e culturali internazionali in Italia e nei Paesi in cui il V centenario della scoperta dell'America viene ricordato;
collaborazione con enti pubblici e privati per far meglio conoscere l'opera colombiana.
2-bis. Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 saranno anche tese a valorizzare il ruolo delle popolazioni autoctone americane ed i rapporti con i Paesi in via di sviluppo del centro e del sud America [2].
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare l'esecuzione di determinate iniziative o manifestazioni alla regione Liguria, al comune di Genova, ed altri enti locali, nonchè ad istituzioni culturali, mettendo a disposizione di questi le somme occorrenti.
2. Gli enti affidatari di cui al precedente comma 1 presenteranno il rendiconto delle somme ricevute alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, per il riscontro di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti, entro tre mesi dal definitivo compimento dell'iniziativa o manifestazione ad essi affidata.
1. Le opere di carattere permanente che saranno realizzate appartengono allo Stato.
2. Per tutta la durata delle manifestazioni, le opere stesse potranno essere date in gestione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, alla regione Liguria, al comune di Genova e ad istituzioni culturali.
1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da ripartire in otto esercizi finanziari consecutivi a decorrere dal 1985.
2. All'onere relativo al triennio 1985-1987, pari a lire 2 miliardi per il 1985 ed a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987.
3. Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della