Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.5 oli minerali idrocarburi e gas |
Data: | 14/11/1967 |
Numero: | 1153 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono aggiunti i seguenti comma: |
Art. 2. L'art. 21 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, è sostituito dal seguente: |
§ 18.5.90 - Legge 14 novembre 1967, n. 1153.
Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI).
(G.U. 13 dicembre 1967, n. 310)
All'art. 1 della
"L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonchè nel settore minerario attinente a questa attività.
L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, è consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà.
L'ente, oltre a gestire le partecipazioni già acquisite, può assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo art. 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari".
L'art. 21 della
"Il bilancio annuale dell'ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite. Il bilancio è chiuso al 31 dicembre.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale".