§ 18.5.7t - Delibera 19 marzo 2002, n. 43.
Direttiva concernente l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi nel settore del gas naturale al potere calorifico superiore effettivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:19/03/2002
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Adeguamento dei corrispettivi al potere calorifico superiore effettivo
Art. 3.  Disposizioni finali


§ 18.5.7t - Delibera 19 marzo 2002, n. 43.

Direttiva concernente l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi nel settore del gas naturale al potere calorifico superiore effettivo.

(G.U. 9 aprile 2002, n.83).

 

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 19 marzo 2002,

     Premesso che:

     * l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità), in base al disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) è investita di funzioni di regolazione, dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica ed il gas, al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza, E adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi;

     * ai fini di cui il precedente alinea, l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti   l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

     * la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n.2 (di seguito: deliberazione n. 237/00 ) ha disposto che le tariffe di distribuzione e fornitura al mercato vincolato siano adeguate al potere calorifico superiore (di seguito: PCS) effettivo del gas, individuato sulla base delle particolari modalità di calcolo di cui all'articolo 16 della medesima delibera;

     * sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di imprese del gas e loro associazioni nelle quali si lamenta che, nell'erogazione dei servizi diversi da quelli di cui al precedente alinea, i corrispettivi applicati non sono sempre adeguati al PCS effettivo .

      Visti:

     * la legge n. 481/95, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere h) ;

     * il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

     * la deliberazione n. 237/00;

     * la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, all'articolo 23, comma 2, all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di gnl, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete;

     * la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 147/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 7 e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di accesso e utilizzo dell'attività di stoccaggio delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio;

     * la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 148/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 8, all'articolo 16, commi 2 e 4 e all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di esercizio dell'attività di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe;

     * la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 149/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 5, all'articolo 18, commi 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di esercizio dell'attività di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale.

     Considerato che:

     * il PCS costituisce un parametro da cui dipende l'energia fornita al cliente attraverso un metro cubo di combustibile; e che il PCS pertanto costituisce un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale;

     * le segnalazioni di cui in premessa, unitamente alla documentazione acquisita dall'Autorità, evidenziano una disparità di trattamento tra i soggetti che operano nei diversi segmenti del sistema gas, dovuta al fatto che solamente per alcuni dei relativi servizi è applicato un corrispettivo adeguato al PCS effettivo.

     Ritenuto che:

     * il processo di liberalizzazione del mercato richieda una valorizzazione del gas naturale connessa al suo contenuto energetico;

     * al fine di garantire l'efficienza nel sistema del gas, e di eliminare attuali e potenziali disparità di trattamento tra i soggetti che operano nel medesimo sistema, sia opportuno disciplinare in modo uniforme l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi al PCS effettivo;

     * conseguentemente sia necessario imporre agli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore del gas di adeguare il corrispettivo per l'erogazione dei servizi erogati al PCS effettivo;

     DELIBERA

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1.1 La presente direttiva si applica all'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, compresa la vendita ai clienti idonei.

 

           Art. 2. Adeguamento dei corrispettivi al potere calorifico superiore effettivo

     2.1 Nell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 1, l'esercente adegua la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo, inteso come la quantità di calore, espressa in GJ, che si libera nella combustione completa di un metro cubo standard di gas secco alla temperatura di 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del gas e l'acqua formatasi allo stato di vapore nella combustione viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del gas.

     2.2 L'adeguamento di cui al comma 2.1 è effettuato con riferimento ai valori del potere calorifico superiore misurati dall'esercente l'attività di trasporto.

 

          Art. 3. Disposizioni finali

     3.1 La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

 

     Relazione tecnica.

     Presupposti per l’adozione di direttiva concernente l’adeguamento dei prezzi di fornitura del gas ai clienti idonei al potere calorifico superiore effettivo

     1. Premessa

     Con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00), recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) ha previsto, tra l’altro, che, a partire dall’1 luglio 2001, le quote variabili delle tariffe di distribuzione e fornitura al mercato vincolato siano sempre adeguate al potere calorifico superiore (di seguito: PCS) effettivo del gas distribuito in una località, individuato per semplicità applicativa nel valore medio ponderato dell’anno termico precedente.

     Con tale disposizione, l’Autorità ha affermato il principio dell’adeguamento dei prezzi al PCS effettivo, abbandonando il precedente criterio deliberato dal Comitato Interministeriale Prezzi che prevedeva l’applicazione del valore effettivo solo in caso di scostamento del +5% rispetto al valore di riferimento, individuato in 9,2 Mcal/mc/st (38,52 MJ/mc. Tale cifra si ritiene rappresentativa del valore medio nazionale del potere calorifico del gas distribuito.

     All’Autorità sono pervenute comunicazioni inviate dalle singole aziende distributrici e dalle loro associazioni di categoria (Federgasacqua e Gasit), che lamentano il mancato adeguamento dei prezzi di fornitura del metano al potere calorifico effettivo da parte dell’operatore dominante (Snam Spa, ora Eni Spa). In particolare, viene segnalata la non coerenza tra le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00 e i contratti di somministrazione del gas attualmente in vigore, stipulati sulla base dell’accordo Snam Spa- Aziende distributrici del 14 ottobre 1996.

     2. Finalità e quadro normativo di riferimento dell’intervento dell’Autorità

     2.1. La fattispecie descritta in premessa evidenzia una disparità di trattamento tra i soggetti che operano nei diversi segmenti della filiera del gas, in quanto solamente per gli esercenti alcuni servizi del mercato del gas vige l’obbligo di applicare un corrispettivo adeguato al PCS effettivo.

     Com’è noto, invece, il PCS, costituendo un parametro da cui dipende l’energia fornita al cliente attraverso un metro cubo di combustibile, costituisce un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale (approvvigionamento, trasporto, stoccaggio, vendita all’ingrosso, distribuzione, vendita ai clienti finali, sia che si tratti di clienti idonei, sia che si tratti di clienti del mercato vincolato).

     Conseguentemente, le disposizioni della deliberazione n. 237/00 in merito all’adeguamento dei corrispettivi al PCS effettivo, operando limitatamente ai soli servizi di distribuzione e di vendita ai clienti del mercato vincolato, evidenziano la possibilità di potenziali disparità di trattamento relativamente ai restanti servizi.

     2.2. Con il proprio intervento, l’Autorità si propone di tutelare la richiamata esigenza di eliminare attuali e potenziali disparità di trattamento, imponendo a tutte le attività costituenti la filiera del gas, il principio dell’adeguamento dei corrispettivi al PCS effettivo.

     La leva normativa per veicolare l’intervento prospettato al precedente alinea è fornita dall’articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), il quale ascrive all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti l’erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, “definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente”.

     Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della medesima legge n. 481/95, l’esercizio da parte dell’Autorità del potere di cui al precedente alinea è teleologicamente orientato alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore di competenza, nonché alla garanzia di adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi. Ed Imporre la misura del PCS effettivo costituisce una misura diretta a garantire una qualità dei servizi adeguata alla natura del gas di volta in volta considerato.

     3. Contenuto della direttiva

     L’Autorità intende adottare una direttiva di portata generale, il cui ambito di applicazione concerna l’erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, ivi compresa la vendita ai clienti idonei.

     Relativamente al suo contenuto, la direttiva che l’Autorità intende adottare impone agli esercenti i servizi di cui al precedente alinea, di adeguare la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al PCS effettivo. A tal fine, la medesima direttiva prevede che l’adeguamento avvenga sulla base dei valori del PCS misurati dall’esercente l’attività di trasporto.