§ 18.5.2A - Legge 4 giugno 1973, n. 443.
Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:04/06/1973
Numero:443


Sommario
Art. unico.      Dopo il quarto comma dell'art. 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è aggiunto il seguente:


§ 18.5.2A - Legge 4 giugno 1973, n. 443.

Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

(G.U. 28 luglio 1973, n. 194)

 

     Art. unico.

     Dopo il quarto comma dell'art. 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è aggiunto il seguente:

     "Le aree ed i limiti di tempo, entro i quali l'ENI deve effettuare la prospezione estensiva di cui al presente articolo nel sottofondo marino situato al di fuori della linea isobatica dei 200 metri, nell'ambito della piattaforma continentale italiana, sono determinati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con propri decreti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali e per le poste e telecomunicazioni, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi. Entro gli stessi termini indicati nei suddetti decreti l'ENI provvederà agli adempimenti previsti nell'art. 6".

     All'articolo 6 della predetta legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole "Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'art. 5" sono sostituite dalle seguenti:

     "Entro i termini indicati nel quarto comma e nei decreti di cui al quinto comma dell'art. 5".