Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.5 oli minerali idrocarburi e gas |
Data: | 04/06/1973 |
Numero: | 443 |
Sommario |
Art. unico. Dopo il quarto comma dell'art. 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è aggiunto il seguente: |
§ 18.5.2A - Legge 4 giugno 1973, n. 443.
Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
(G.U. 28 luglio 1973, n. 194)
Dopo il quarto comma dell'art. 5 della
"Le aree ed i limiti di tempo, entro i quali l'ENI deve effettuare la prospezione estensiva di cui al presente articolo nel sottofondo marino situato al di fuori della linea isobatica dei 200 metri, nell'ambito della piattaforma continentale italiana, sono determinati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con propri decreti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali e per le poste e telecomunicazioni, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi. Entro gli stessi termini indicati nei suddetti decreti l'ENI provvederà agli adempimenti previsti nell'art. 6".
All'articolo 6 della predetta
"Entro i termini indicati nel quarto comma e nei decreti di cui al quinto comma dell'art. 5".