Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.5 oli minerali idrocarburi e gas |
Data: | 05/02/1968 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzato il conferimento della somma di lire 256 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136. |
Art. 2. La somma di cui al precedente art. 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lire 56 miliardi nell'esercizio 1968 e per lire 50 [...] |
Art. 3. Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio negli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972. |
§ 18.5.25 - Legge 5 febbraio 1968, n. 113. [1]
Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi.
(G.U. 7 marzo 1968, n. 62)
E' autorizzato il conferimento della somma di lire 256 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con
La somma di cui al precedente art. 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lire 56 miliardi nell'esercizio 1968 e per lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.
Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 56 miliardi per l'esercizio 1968 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.
I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.
L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1968, maggiorati degli interessi di preammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969.
Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1969 al 1972 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.
Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio negli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972.
[1] Abrogata dall'art. 24 del