§ 18.5.25 - Legge 5 febbraio 1968, n. 113.
Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:05/02/1968
Numero:113


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato il conferimento della somma di lire 256 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136.
Art. 2.      La somma di cui al precedente art. 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lire 56 miliardi nell'esercizio 1968 e per lire 50 [...]
Art. 3.      Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio negli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972.


§ 18.5.25 - Legge 5 febbraio 1968, n. 113. [1]

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi.

(G.U. 7 marzo 1968, n. 62)

 

     Art. 1.

     E' autorizzato il conferimento della somma di lire 256 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136.

 

          Art. 2.

     La somma di cui al precedente art. 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lire 56 miliardi nell'esercizio 1968 e per lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.

 

          Art. 3.

     Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 56 miliardi per l'esercizio 1968 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.

     I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

     L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1968, maggiorati degli interessi di preammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969.

     Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1969 al 1972 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio negli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.