§ 18.5.19 - Legge 24 luglio 1962, n. 1072.
Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:24/07/1962
Numero:1072


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto al seguente art. 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, i sottoelencati titoli minerari:
Art. 2.      Sono applicabili ai titoli minerari di cui al precedente articolo le disposizioni contenute nell'art. 47 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.
Art. 3.      Le concessioni previste dall'art. 1, nelle quali, in un anno solare, la produzione media giornaliera complessiva, divisa per il numero dei pozzi produttivi, abbia superato una tonnellata di olio [...]


§ 18.5.19 - Legge 24 luglio 1962, n. 1072.

Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(G.U. 8 agosto 1962, n. 199)

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto al seguente art. 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, i sottoelencati titoli minerari:

     a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6, e confermati ai sensi dell'art. 44 della legge stessa, nei quali si svolge attività di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;

     b) concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano, derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a).

 

          Art. 2.

     Sono applicabili ai titoli minerari di cui al precedente articolo le disposizioni contenute nell'art. 47 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

 

          Art. 3.

     Le concessioni previste dall'art. 1, nelle quali, in un anno solare, la produzione media giornaliera complessiva, divisa per il numero dei pozzi produttivi, abbia superato una tonnellata di olio e la produzione media giornaliera di singoli pozzi, parimenti nell'anno solare, abbia superato due tonnellate di olio, sono assoggettate alle disposizioni della legge 11 gennaio 1957, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio successivo. A tal fine, per le produzioni di gas naturale si assume l'equivalenza indicata al secondo comma dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.