§ 18.4.22 - D.L. 30 dicembre 1995, n. 566 .
Disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:30/12/1995
Numero:566


Sommario
Art. 1.      1. Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il reddito di impresa è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria degli oneri [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 18.4.22 - D.L. 30 dicembre 1995, n. 566 [1] .

Disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante

(G.U. 30 dicembre 1995, n. 303)

 

 

     Art. 1.

     1. Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il reddito di impresa è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria degli oneri connessi alla necessaria ristrutturazione delle reti distributive e delle perdite derivanti dai cali connessi alle caratteristiche del prodotto, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

     a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

     b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

     c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

     2. La disposizione del comma 1 si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995 e per i due periodi successivi.

     3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 91 miliardi per il 1996, in lire 52 miliardi per il 1997 e in lire 13 miliardi per il 1998, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 30 dicembre 1995,n. 565.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 10 febbraio 1996, n. 58.