Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 30/10/1981 |
Numero: | 609 |
Sommario |
Art. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...] |
Art. 2. Gli aumenti di aliquote stabilite con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da [...] |
Art. 3. E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 8.130 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire [...] |
Art. 4. All'onere di cui al precedente art. 3 per gli anni 1981 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente art. 1 [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 18.4.11 - D.L. 30 ottobre 1981, n. 609 [1] .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.
(G.U. 31 ottobre 1981, n. 300)
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 39.753 a L. 42.830 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B), allegata alla
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 42.322 a L. 44.711 per quintale.
E' soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.
Gli aumenti di aliquote stabilite con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.
Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della
E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 8.130 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1991 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.
All'onere di cui al precedente art. 3 per gli anni 1981 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente art. 1 del presente decreto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della