Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.1 agevolazioni |
Data: | 05/06/1989 |
Numero: | 217 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, prorogate fino al 31 dicembre 1991 [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 18.1.5 - D.L. 5 giugno 1989, n. 217 [1].
Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati.
(G.U. 5 giugno 1989, n. 129).
1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati". [3]
3. L'apporto statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale istituito dal comma 1 dell'art. 9 della
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla