| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 17. Calamità naturali | 
| Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni | 
| Data: | 12/03/1968 | 
| Numero: | 195 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 27-ter del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente: | 
§ 17.3.314 - Legge 12 marzo 1968, n. 195. [1]
Adeguamento dei termini legali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966.
(G.U. 23 marzo 1968, n. 77)
     L'art. 27-ter del 
"Alle imprese sociali di cui al primo ed al quarto comma dell'art. 27 è concesso il termine di cinque anni per adempiere agli oneri previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile".
[1] Abrogata dall'art. 24 del