§ 86.9.4 - Legge 18 marzo 1968, n. 275.
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.9 sanità militare e penitenziaria
Data:18/03/1968
Numero:275


Sommario
Art. unico.      In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV - ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI - ruolo del servizio sanitario [...]


§ 86.9.4 - Legge 18 marzo 1968, n. 275. [1]

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici).

(G.U. 3 aprile 1968, n. 87).

 

 

     Art. unico.

     In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV - ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI - ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche e in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 del quadro VII - ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, l'aliquota degli ufficiali non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore, è calcolata sulla somma dei posti in organico dei capitani e dei tenenti diminuita del numero dei capitani già valutati.

     Sono esclusi dalla valutazione i capitani con anzianità di servizio permanente effettivo inferiore a sei anni.

     Le disposizioni della presente legge si applicano fino a quando la consistenza numerica dei capitani e dei tenenti del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici), del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) non raggiunga i quattro quinti di quella prevista dai rispettivi organici.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.