Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.9 sanità militare e penitenziaria |
Data: | 18/03/1968 |
Numero: | 275 |
Sommario |
Art. unico. In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV - ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI - ruolo del servizio sanitario [...] |
§ 86.9.4 - Legge 18 marzo 1968, n. 275. [1]
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici).
(G.U. 3 aprile 1968, n. 87).
In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV - ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI - ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) di cui alla tabella n. 1 annessa alla
Sono esclusi dalla valutazione i capitani con anzianità di servizio permanente effettivo inferiore a sei anni.
Le disposizioni della presente legge si applicano fino a quando la consistenza numerica dei capitani e dei tenenti del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici), del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) non raggiunga i quattro quinti di quella prevista dai rispettivi organici.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del