§ 86.5.2 – L. 23 giugno 1927, n. 1276.
Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:23/06/1927
Numero:1276


Sommario
Art. 1.      E’ istituito in ogni capoluogo di provincia il Consorzio provinciale antitubercolare
Art. 2.      Il Consorzio provinciale antitubercolare è corpo morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto
Art. 3.      Del Consorzio provinciale antitubercolare fanno parte, obbligatoriamente, la provincia e tutti i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in [...]
Art. 4.      Il Consorzio antitubercolare è amministrato da una rappresentanza consorziale costituita secondo sarà determinato dal proprio statuto
Art. 5.      Il Consorzio provinciale antitubercolare invia, non più tardi del 31 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio alla prefettura per l'approvazione
Art. 6.      L'Amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del Consorzio provinciale antitubercolare ed il personale [...]
Art. 7.      La prefettura prima di procedere all'esame del bilancio delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge, e che fanno parte [...]
Art. 8.      Il ricovero dei tubercolosi, salvo che non sia disposto in via di urgenza a termini dell'articolo 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è ordinato dal presidente del [...]
Art. 9.      I mutui, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, saranno collocati, con le norme di cui al [...]
Art. 10.      L'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è abrogato


§ 86.5.2 – L. 23 giugno 1927, n. 1276. [1]

Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi.

(G.U. 6 agosto 1927, n. 181).

 

     Art. 1.

     E’ istituito in ogni capoluogo di provincia il Consorzio provinciale antitubercolare.

     Esso ha lo scopo:

     a) di promuovere ed agevolare la istituzione delle opere necessarie per la lotta contro la tubercolosi, sia da solo, sia in unione con altri Consorzi provinciali antitubercolari;

     b) di coordinare e disciplinare, in un armonico programma di azione e di propaganda, il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia con tale scopo, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;

     c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari perché siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

     d) d'integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari, e, se del caso, di sostituirsi ad esse nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti.

 

          Art. 2.

     Il Consorzio provinciale antitubercolare è corpo morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.

     Quando l'istituzione di opere antitubercolari è promossa ai sensi della lettera a) dell'art. 1 da due o più Consorzi, la convenzione che dovrà regolare l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri rispettivi dei singoli Consorzi sarà approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i Consigli provinciali sanitari e le Giunte provinciali amministrative interessati.

 

          Art. 3.

     Del Consorzio provinciale antitubercolare fanno parte, obbligatoriamente, la provincia e tutti i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in parte, esercitano nella provincia azione antitubercolare.

     Lo statuto del Consorzio determina la misura del rispettivo contributo consorziale.

     Possono farne parte, su loro domanda, le Congregazioni di carità, le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonché le associazioni private, gli istituti di previdenza, e quelli di assicurazione, come anche le organizzazioni finanziarie e commerciali che esplicano la loro attività nella provincia, purché versino un contributo finanziario nella misura stabilita dallo statuto stesso.

     Al Consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 16, 17 e 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto non siano incompatibili con quelle portate dalla presente legge.

 

          Art. 4.

     Il Consorzio antitubercolare è amministrato da una rappresentanza consorziale costituita secondo sarà determinato dal proprio statuto.

     Il presidente della Deputazione provinciale ed il membro del Consorzio, nominato dal Consiglio sanitario provinciale, sono rispettivamente presidente e vice-presidente del Consorzio provinciale antitubercolare.

     In seno alla rappresentanza consorziale è costituita una Giunta esecutiva composta del presidente e del vice-presidente del Consorzio e di cinque membri scelti dalla rappresentanza stessa fra i suoi componenti e possibilmente fra quelle residenti nel capoluogo della provincia.

     Fanno parte, altresì, della rappresentanza consorziale come della Giunta esecutiva il medico provinciale e un membro del Consiglio provinciale di sanità, designato dal Consiglio stesso.

     Lo statuto del Consorzio determina le attribuzioni sia del presidente sia della rappresentanza consorziale e della Giunta esecutiva.

 

          Art. 5.

     Il Consorzio provinciale antitubercolare invia, non più tardi del 31 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio alla prefettura per l'approvazione.

     Copia del bilancio stesso, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica).

 

          Art. 6.

     L'Amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del Consorzio provinciale antitubercolare ed il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi.

     Il servizio di cassa e di tesoreria del Consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'Amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta Amministrazione.

     Qualora l'importanza del Consorzio lo richieda, fermi rimanendo gli obblighi dell'Amministrazione provinciale di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, il Consorzio potrà, con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio ed al servizio di cassa e di tesoreria.

     In tal caso uno speciale regolamento, da approvarsi parimenti dalla Giunta provinciale amministrativa, stabilirà le norme per l'assunzione in servizio, la carriera, la disciplina, l'esonero dal servizio ed il collocamento a riposo del personale stesso.

 

          Art. 7.

     La prefettura prima di procedere all'esame del bilancio delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge, e che fanno parte obbligatoriamente del Consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al Consorzio stesso per le sue eventuali osservazioni.

 

          Art. 8.

     Il ricovero dei tubercolosi, salvo che non sia disposto in via di urgenza a termini dell'articolo 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è ordinato dal presidente del Consorzio provinciale antitubercolare, o da chi per esso.

     All'uopo tutte le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai turbercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

     Le spese di spedalità degli infermi saranno anticipate dal Consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo eventuale rimborso da chi di ragione a norma di legge.

     Qualora però si tratti di ricovero disposto in via di urgenza, a termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, la competenza passiva delle spese di spedalità è regolata dalle disposizioni vigenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

 

          Art. 9.

     I mutui, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, saranno collocati, con le norme di cui al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1282 sui fondi degli istituti di previdenza, ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064; ed il termine, stabilito dall'articolo stesso al 30 giugno 1927, per la concessione di detti mutui è prorogato al 30 giugno 1937.

 

          Art. 10.

     L'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.