Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 26/02/1999 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Definizione delle professioni sanitarie. |
Art. 2. Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. |
Art. 3. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175. |
Art. 4. Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. |
§ 86.4.158 – L. 26 febbraio 1999, n. 42.
Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
(G.U. 2 marzo 1999, n. 50).
Art. 1. Definizione delle professioni sanitarie.
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con
Art. 2. Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del
Art. 3. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti: (omissis);
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
(Omissis);
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti: (omissis);
e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
(omissis);
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
(Omissis).
Art. 4. Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del
1. Fermo restando quanto previsto dal
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026 [2].
[1] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 537, della
[2] Comma aggiunto dall'art. 15 bis del