Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 20/06/1997 |
Numero: | 175 |
Sommario |
Art. 1. Competenze del Ministero della sanità. |
Art. 2. Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
Art. 3. Disciplina assistenziale e previdenziale. |
Art. 4. Principi di organizzazione e dati informativi dell'attività libero-professionale. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 86.4.143 – D.L. 20 giugno 1997, n. 175. [1]
Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
(G.U. 23 giugno 1997, n. 144).
Art. 1. Competenze del Ministero della sanità.
1. Con il decreto del Ministro della sanità, di cui al comma 14 dell'articolo 1 della
Art. 2. Modificazione della
1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della
Art. 3. Disciplina assistenziale e previdenziale.
1. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di attuazione della vigente legislazione in materia assistenziale e previdenziale relativamente ai proventi dell'attività libero-professionale.
Art. 4. Principi di organizzazione e dati informativi dell'attività libero-professionale.
1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica [3].
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanità i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 15 febbraio 2000, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 15 febbraio 2000, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.