Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 21/10/1991 |
Numero: | 458 |
Sommario |
Art. 1. Riserva dei posti nei concorsi pubblici. |
Art. 2. Concorsi nei quali si applica la riserva. |
Art. 3. Requisiti di ammissione ai concorsi. |
Art. 4. Accertamento del diritto alla riserva. |
Art. 5. Graduatorie. |
Art. 6. Altri casi di applicazione della riserva. |
Art. 7. Disposizioni transitorie. |
§ 86.4.87 – D.M. 21 ottobre 1991, n. 458.
Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti per il personale appartenente al comparto sanità.
(G.U. 30 marzo 1992, n. 75).
Art. 1. Riserva dei posti nei concorsi pubblici.
1. In attuazione dell'art. 11 del
2. Della riserva deve essere fatta espressa menzione nel bando di concorso.
Art. 2. Concorsi nei quali si applica la riserva.
1. La riserva di cui al comma 1 dell'art. 1 si applica nei concorsi per la copertura dei seguenti posti di posizione funzionale, corrispondenti ai livelli retributivi VI, VII e VIII:
a) Ruolo sanitario:
1) operatore professionale dirigente;
2) operatori professionali di I categoria, coordinatori e collaboratori, del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione, con funzioni di riabilitazione.
b) Ruolo tecnico:
1) assistenti sociali coordinatori e collaboratori;
2) assistenti tecnici.
c) Ruolo amministrativo:
1) collaboratori coordinatori;
2) collaboratori amministrativi;
3) assistenti amministrativi.
Art. 3. Requisiti di ammissione ai concorsi.
1. Nei concorsi di cui all'art. 2 fruiscono della riserva i candidati interni in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni o, fermi restando i requisiti generali, in possesso dei seguenti requisiti specifici alternativi al titolo di studio previsto dalla normativa:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore coordinatore di cui all'art. 138 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di assistente amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo di cui all'art. 142 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente amministrativo di cui all'art. 146 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.
2. Le anzianità di servizio richieste alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere maturate alle dipendenze delle unità sanitarie locali o degli enti e amministrazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma 1, del
3. Le anzianità di cui ai commi 1 e 2 non sono valutate come punteggio nei titoli di carriera ed il relativo servizio deve essere stato svolto senza demerito e sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 18 della
4. Per i concorsi del ruolo sanitario e tecnico è fatto salvo l'obbligo del possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio delle attività professionali soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del
5. Nei concorsi per i quali sia richiesto, tra i requisiti di ammissione, il possesso del titolo di studio di geometra o perito industriale nei diversi indirizzi o perito agrario, il personale avente titolo alla riserva ai sensi del presente regolamento nonchè gli altri candidati pubblici dipendenti, sono esonerati dall'iscrizione all'albo dei rispettivi collegi.
Art. 4. Accertamento del diritto alla riserva.
1. L'accertamento del diritto alla riserva è effettuato d'ufficio dall'amministrazione che indice il concorso all'atto dell'immissione dei candidati.
Art. 5. Graduatorie.
1. Nel provvedimento di approvazione della graduatoria generale finale degli idonei del concorso, l'amministrazione approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.
2. I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari restano collocati anche nella graduatoria generale.
3. Qualora il posto da conferire sia unico, la nomina in ruolo è attribuita utilizzando la graduatoria dei riservatari e non quella generale. Negli altri casi la percentuale dei riservatari è arrotondata per eccesso all'unità superiore e l'utilizzazione della graduatoria generale e di quella dei riservatari avviene nell'ordine secondo le rispettive quote.
4. La stessa procedura è applicata anche in sede di successiva utilizzazione delle graduatorie.
5. Dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione della graduatoria finale.
Art. 6. Altri casi di applicazione della riserva.
1. La riserva di cui all'art. 1 è altresì prevista, nella misura della metà - arrotondabile all'unità superiore - dei posti da ricoprire con concorsi pubblici da indire per la copertura dei posti di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi compresi fra il II ed il V per le figure professionali non rientranti nella disciplina di cui all'art. 16 della
2. Tra le figure di cui al primo comma sono ricompresi la puericultrice e l'operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale è obbligatoriamente richiesto il possesso del titolo di qualificazione previsto dall'art. 40, terzo comma, del
3. Nelle procedure concorsuali di cui al primo comma si applica la disposizione dell'art. 4 del presente decreto. I requisiti generali e specifici di ammissione richiesti ai candidati sono quelli previsti dal
4. La metà dei posti, arrotondabile dell'unità superiore, di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi compresi tra il II e il V vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale e per i quali è prevista l'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 16 della
5. I requisiti di assunzione richiesti al personale del comma 4 sono quelli previsti dall'art. 159 del
6. Fatto salvo l'obbligo del possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio dell'attività soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del
7. Le anzianità di servizio previste nei commi precedenti devono essere maturate alle dipendenze delle unità sanitarie locali o degli enti ed amministrazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma 1, del
8. Le anzianità di servizio previste in alternativa al titolo di studio non sono valide ai fini del possesso del requisito dell'anzianità di servizio ove previsto dalla vigente normativa concorsuale e non sono valutate come punteggio nei titoli di carriera.
9. Per i posti non coperti con le selezioni di cui al comma 4, si procede ai sensi del disposto dell'art. 16 della
Art. 7. Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai consorsi pubblici banditi o alle selezioni avviate ai sensi della
2. Nei pubblici concorsi per i quali siano iniziate le prove o siano in atto graduatorie, sono sciolte favorevolmente le riserve espresse circa l'ammissione di candidati interni carenti del titolo di studio, semprechè in possesso dei requisiti specifici alternativi previsti dal presente regolamento.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 l'utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti che ulteriormente si rendessero vacanti, avviene rispettando il principio della riserva di cui all'art. 1 nei confronti dei candidati interni risultanti idonei.