§ 86.4.87 – D.M. 21 ottobre 1991, n. 458.
Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:21/10/1991
Numero:458


Sommario
Art. 1.  Riserva dei posti nei concorsi pubblici.
Art. 2.  Concorsi nei quali si applica la riserva.
Art. 3.  Requisiti di ammissione ai concorsi.
Art. 4.  Accertamento del diritto alla riserva.
Art. 5.  Graduatorie.
Art. 6.  Altri casi di applicazione della riserva.
Art. 7.  Disposizioni transitorie.


§ 86.4.87 – D.M. 21 ottobre 1991, n. 458.

Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti per il personale appartenente al comparto sanità.

(G.U. 30 marzo 1992, n. 75).

 

     Art. 1. Riserva dei posti nei concorsi pubblici.

     1. In attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi in posti di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi VI, VII e VIII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, un terzo dei posti vacanti da coprire - arrotondabile all'unità superiore - è riservato al personale in servizio di ruolo presso l'amministrazione che indice il concorso.

     2. Della riserva deve essere fatta espressa menzione nel bando di concorso.

 

          Art. 2. Concorsi nei quali si applica la riserva.

     1. La riserva di cui al comma 1 dell'art. 1 si applica nei concorsi per la copertura dei seguenti posti di posizione funzionale, corrispondenti ai livelli retributivi VI, VII e VIII:

     a) Ruolo sanitario:

     1) operatore professionale dirigente;

     2) operatori professionali di I categoria, coordinatori e collaboratori, del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione, con funzioni di riabilitazione.

     b) Ruolo tecnico:

     1) assistenti sociali coordinatori e collaboratori;

     2) assistenti tecnici.

     c) Ruolo amministrativo:

     1) collaboratori coordinatori;

     2) collaboratori amministrativi;

     3) assistenti amministrativi.

 

          Art. 3. Requisiti di ammissione ai concorsi.

     1. Nei concorsi di cui all'art. 2 fruiscono della riserva i candidati interni in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni o, fermi restando i requisiti generali, in possesso dei seguenti requisiti specifici alternativi al titolo di studio previsto dalla normativa:

     a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore coordinatore di cui all'art. 138 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;

     b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di assistente amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo di cui all'art. 142 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;

     c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente amministrativo di cui all'art. 146 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

     2. Le anzianità di servizio richieste alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere maturate alle dipendenze delle unità sanitarie locali o degli enti e amministrazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; l'anzianità di cui alla lettera a) non sostituisce il requisito specifico dell'anzianità di servizio richiesto per l'ammissione al concorso di collaboratore coordinatore dall'art. 138 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

     3. Le anzianità di cui ai commi 1 e 2 non sono valutate come punteggio nei titoli di carriera ed il relativo servizio deve essere stato svolto senza demerito e sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 18 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980.

     4. Per i concorsi del ruolo sanitario e tecnico è fatto salvo l'obbligo del possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio delle attività professionali soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) nonchè degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di particolari attività.

     5. Nei concorsi per i quali sia richiesto, tra i requisiti di ammissione, il possesso del titolo di studio di geometra o perito industriale nei diversi indirizzi o perito agrario, il personale avente titolo alla riserva ai sensi del presente regolamento nonchè gli altri candidati pubblici dipendenti, sono esonerati dall'iscrizione all'albo dei rispettivi collegi.

 

          Art. 4. Accertamento del diritto alla riserva.

     1. L'accertamento del diritto alla riserva è effettuato d'ufficio dall'amministrazione che indice il concorso all'atto dell'immissione dei candidati.

 

          Art. 5. Graduatorie.

     1. Nel provvedimento di approvazione della graduatoria generale finale degli idonei del concorso, l'amministrazione approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.

     2. I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari restano collocati anche nella graduatoria generale.

     3. Qualora il posto da conferire sia unico, la nomina in ruolo è attribuita utilizzando la graduatoria dei riservatari e non quella generale. Negli altri casi la percentuale dei riservatari è arrotondata per eccesso all'unità superiore e l'utilizzazione della graduatoria generale e di quella dei riservatari avviene nell'ordine secondo le rispettive quote.

     4. La stessa procedura è applicata anche in sede di successiva utilizzazione delle graduatorie.

     5. Dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione della graduatoria finale.

 

          Art. 6. Altri casi di applicazione della riserva.

     1. La riserva di cui all'art. 1 è altresì prevista, nella misura della metà - arrotondabile all'unità superiore - dei posti da ricoprire con concorsi pubblici da indire per la copertura dei posti di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi compresi fra il II ed il V per le figure professionali non rientranti nella disciplina di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988.

     2. Tra le figure di cui al primo comma sono ricompresi la puericultrice e l'operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale è obbligatoriamente richiesto il possesso del titolo di qualificazione previsto dall'art. 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che ne istituisce il profilo. Ai concorsi per puericultrice possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di assistente all'infanzia di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 338.

     3. Nelle procedure concorsuali di cui al primo comma si applica la disposizione dell'art. 4 del presente decreto. I requisiti generali e specifici di ammissione richiesti ai candidati sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 e successive modificazioni.

     4. La metà dei posti, arrotondabile dell'unità superiore, di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi compresi tra il II e il V vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale e per i quali è prevista l'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata al personale che sia in servizio di ruolo presso l'amministrazione che deve procedere alla copertura del posto.

     5. I requisiti di assunzione richiesti al personale del comma 4 sono quelli previsti dall'art. 159 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, integrato dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984, modificato in parte dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e dell'art. 40, tabelle allegato 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Per le procedure di selezione si applicano le modalità previste dagli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306/1988.

     6. Fatto salvo l'obbligo del possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio dell'attività soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), nonchè degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di particolari attività professionali, alle selezioni di cui ai commi 1 e 4 è ammesso anche il personale che, in carenza del titolo di studio previsto dalla vigente normativa, abbia maturato una anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale immediatamente inferiore che, nel caso degli operatori tecnici, deve essere nello stesso mestiere.

     7. Le anzianità di servizio previste nei commi precedenti devono essere maturate alle dipendenze delle unità sanitarie locali o degli enti ed amministrazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     8. Le anzianità di servizio previste in alternativa al titolo di studio non sono valide ai fini del possesso del requisito dell'anzianità di servizio ove previsto dalla vigente normativa concorsuale e non sono valutate come punteggio nei titoli di carriera.

     9. Per i posti non coperti con le selezioni di cui al comma 4, si procede ai sensi del disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 7. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai consorsi pubblici banditi o alle selezioni avviate ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per i quali non siano, rispettivamente, iniziate le prove di esame o completate le procedure di selezione alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine le amministrazioni sono tenute alla riapertura dei termini previsti dal bando per consentire la presentazione delle domande ai soli candidati interni interessati che non vi abbiano provveduto, nonchè per garantire l'aggiornamento dei titoli ai candidati che abbiano già presentato domanda. Nel caso delle selezioni si applicano le procedure di cui all'art. 5, comma 4, per i posti ancora da ricoprire.

     2. Nei pubblici concorsi per i quali siano iniziate le prove o siano in atto graduatorie, sono sciolte favorevolmente le riserve espresse circa l'ammissione di candidati interni carenti del titolo di studio, semprechè in possesso dei requisiti specifici alternativi previsti dal presente regolamento.

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 l'utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti che ulteriormente si rendessero vacanti, avviene rispettando il principio della riserva di cui all'art. 1 nei confronti dei candidati interni risultanti idonei.