Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 02/12/1975 |
Numero: | 638 |
Sommario |
Art. 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha [...] |
Art. 2. L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa da L. 6.000 a L. [...] |
§ 86.4.62 – L. 2 dicembre 1975, n. 638.
Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari.
(G.U. 17 dicembre 1975, n. 331).
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo, entro due giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione, di denunciare ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari all'ufficiale sanitario, che deve trasmettere la denuncia al competente organo sanitario regionale, a livello provinciale, il quale, entro i dieci giorni successivi, ne informa il Ministero della sanità.
Nella denuncia devono essere indicati:
a) prenome e cognome, età, domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;
b) il prodotto che ha determinato la intossicazione, le circostanze nelle quali la intossicazione si è verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia praticata.
L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa da L. 6.000 a L. 18.000 [1].
[1] La sanzione amministrativa di cui al presente comma è stata introdotta dall'art. 32 della