§ 86.4.4a - Legge 21 luglio 1965, n. 905.
Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:21/07/1965
Numero:905


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 86.4.4a - Legge 21 luglio 1965, n. 905. [1]

Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

(G.U. 31 luglio 1965, n. 190).

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1965.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.