Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 09/10/1967 |
Numero: | 944 |
Sommario |
Art. 1. Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli Istituti universitari, gli enti pubblici agli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze [...] |
Art. 2. Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli Istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti di cui al precedente art. 1 sono obbligati a mantenere in [...] |
§ 86.4.47 – L. 9 ottobre 1967, n. 944.
Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.
(G.U. 26 ottobre 1967, n. 268).
Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli Istituti universitari, gli enti pubblici agli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo organico di tecnici di radiologia medica.
Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli Istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti di cui al precedente art. 1 sono obbligati a mantenere in servizio e ad inquadrare nel ruolo organico di tecnici di radiologia medica il personale che alla data di entrata in vigore della