§ 86.4.27 – L. 1 luglio 1955, n. 552.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutto il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:01/07/1955
Numero:552


Sommario
Art. unico.      L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalle successive modificazioni, è estesa a tutto il [...]


§ 86.4.27 – L. 1 luglio 1955, n. 552.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutto il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie.

(G.U. 15 luglio 1955, n. 161).

 

     Art. unico.

     L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalle successive modificazioni, è estesa a tutto il personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria.