Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 06/02/1946 |
Numero: | 160 |
Sommario |
Art. 1. Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli [...] |
Art. 2. Ai titolari di pensioni che siano soltanto in parte a carico degli Istituti di previdenza l'assegno di cui al precedente art. 1 è dovuto proporzionalmente alle quote a [...] |
Art. 3. Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza l'assegno di contingenza è dovuto dall'Istituto che ha conferito la pensione |
Art. 4. Nei casi di pensioni di riversibilità a carico degli Istituti di previdenza ripartite fra la vedova e gli orfani, tra la moglie e la prole, e fra gli orfani o fra i [...] |
Art. 5. L'assegno di contingenza dovuto a' termini del precedente art. 1 non può essere assorbito da supplementi, da integrazioni o da assegni di caro-viveri concessi o da [...] |
Art. 6. Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non [...] |
Art. 7. In dipendenza di quanto è disposto dal precedente art. 6, lo Stato concorre nella spesa per la concessione dell'assegno di contingenza, previsto dal presente decreto, [...] |
Art. 8. A copertura degli oneri derivanti dai benefici concessi con il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, con il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. [...] |
Art. 9. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
Art. 10. Le disposizioni del presente decreto per le quali non sia stabilita una decorrenza diversa hanno effetto dal 1° ottobre 1945 |
§ 86.4.8 – D.Lgs.Lgt. 6 febbraio 1946, n. 160.
Concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
(G.U. 15 aprile 1946, n. 88).
Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è concesso un assegno di contingenza nella misura di:
a) lire 10.800 annue lorde ai titolari di pensioni dirette e lire 9600 annue lorde ai titolari di pensioni indirette a carico delle Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari degli impiegati e dei salariati degli Enti locali e degli ufficiali giudiziari;
b) lire 6000 annue lorde ai titolari di pensioni dirette e lire 4800 annue lorde ai titolari di pensioni indirette a carico del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.
Ai titolari di pensioni che siano soltanto in parte a carico degli Istituti di previdenza l'assegno di cui al precedente art. 1 è dovuto proporzionalmente alle quote a carico dei detti Istituti.
Gli altri Enti - escluso lo Stato - ai quali faccia carico parte delle pensioni di cui al comma precedente, hanno facoltà di concedere, mediante deliberazione degli organi competenti e con pagamento diretto, una quota di assegno di contingenza proporzionale - od anche inferiore - alla parte di pensione a loro carico.
Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza l'assegno di contingenza è dovuto dall'Istituto che ha conferito la pensione.
Ai titolari di più pensioni a carico di uno o più degli Istituti di previdenza spetta un solo assegno di contingenza, nella misura più favorevole, a carico dell'Istituto che ha conferito la corrispondente pensione. Qualora l'assegno di contingenza spetti in misura pari sulle due o più pensioni in godimento, l'assegno medesimo fa carico all'Istituto che ha conferito la pensione di più elevato importo.
Nei casi di pensioni di riversibilità a carico degli Istituti di previdenza ripartite fra la vedova e gli orfani, tra la moglie e la prole, e fra gli orfani o fra i figli dell'iscritto ad uno o più dei detti Istituti, l'assegno di contingenza di cui al precedente art. 1 viene ripartito tra i compartecipi in proporzione delle rispettive quote ed il riparto viene modificato in corrispondenza delle successive variazioni delle quote medesime.
L'assegno di contingenza dovuto a' termini del precedente art. 1 non può essere assorbito da supplementi, da integrazioni o da assegni di caro-viveri concessi o da concedersi da altri Enti e di esso non si tiene conto ai fini della determinazione della integrazione temporanea di cui al R.
Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non compete, dalla data da cui ha effetto il presente decreto, l'indennità mensile di cui al
In dipendenza di quanto è disposto dal precedente art. 6, lo Stato concorre nella spesa per la concessione dell'assegno di contingenza, previsto dal presente decreto, con un contributo straordinario di annue lire 120 milioni così ripartito:
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali L. 38 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali L. 46 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari L. 29 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari L. 7 milioni
Il relativo stanziamento verrà effettuato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'esercizio finanziario in corso, per il quale lo stanziamento sarà limitato alla quota di competenza dell'esercizio stesso.
A copertura degli oneri derivanti dai benefici concessi con il R.
a) 2 per cento per il Monte pensioni per gli insegnanti elementari e per le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali;
b) lire 1600 per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;
c) lire 1800 per la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto per le quali non sia stabilita una decorrenza diversa hanno effetto dal 1° ottobre 1945.