§ 86.3.20 – L. 27 febbraio 1955, n. 61.
Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:27/02/1955
Numero:61


Sommario
Art. unico.      La indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, è pagata entro il 31 agosto di ogni anno


§ 86.3.20 – L. 27 febbraio 1955, n. 61.

Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107.

(G.U. 14 marzo 1955, n. 60).

 

     Art. unico.

     La indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, è pagata entro il 31 agosto di ogni anno.

     E' applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.