§ 86.3.11 – L. 11 maggio 1951, n. 367.
Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:11/05/1951
Numero:367


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia o in chimica-farmacia condannati dal [...]
Art. 2.      L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica bandirà il concorso, determinando, sentiti i prefetti, le farmacie da destinare al concorso stesso in limiti [...]


§ 86.3.11 – L. 11 maggio 1951, n. 367. [1]

Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.

(G.U. 7 giugno 1951, n. 127).

 

     Art. 1.

     E' autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia o in chimica-farmacia condannati dal tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confino di polizia ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o che abbiano subito carcerazione per attività antifascista.

 

          Art. 2.

     L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica bandirà il concorso, determinando, sentiti i prefetti, le farmacie da destinare al concorso stesso in limiti proporzionati al numero di coloro che rientrano fra i farmacisti compresi nella presente legge, farmacie risultanti disponibili nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.