Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.3 farmacie |
Data: | 11/05/1951 |
Numero: | 367 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia o in chimica-farmacia condannati dal [...] |
Art. 2. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica bandirà il concorso, determinando, sentiti i prefetti, le farmacie da destinare al concorso stesso in limiti [...] |
§ 86.3.11 – L. 11 maggio 1951, n. 367. [1]
Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.
(G.U. 7 giugno 1951, n. 127).
E' autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia o in chimica-farmacia condannati dal tribunale speciale istituito con
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica bandirà il concorso, determinando, sentiti i prefetti, le farmacie da destinare al concorso stesso in limiti proporzionati al numero di coloro che rientrano fra i farmacisti compresi nella presente legge, farmacie risultanti disponibili nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del