| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 86. Sanità | 
| Capitolo: | 86.3 farmacie | 
| Data: | 11/05/1951 | 
| Numero: | 367 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia o in chimica-farmacia condannati dal [...] | 
| Art. 2. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica bandirà il concorso, determinando, sentiti i prefetti, le farmacie da destinare al concorso stesso in limiti [...] | 
§ 86.3.11 – L. 11 maggio 1951, n. 367. [1]
Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.
(G.U. 7 giugno 1951, n. 127).
     E' autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia o in chimica-farmacia condannati dal tribunale speciale istituito con 
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica bandirà il concorso, determinando, sentiti i prefetti, le farmacie da destinare al concorso stesso in limiti proporzionati al numero di coloro che rientrano fra i farmacisti compresi nella presente legge, farmacie risultanti disponibili nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del