| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 86. Sanità | 
| Capitolo: | 86.2 farmaci e presidi medici | 
| Data: | 19/07/2000 | 
| Numero: | 203 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. I medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del [...] | 
| Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione [...] | 
§ 86.2.128 – L. 19 luglio 2000, n. 203.
Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe C) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta.
(G.U. 26 luglio 2000, n. 173).
     1. I medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della 
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.