| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 86. Sanità | 
| Capitolo: | 86.2 farmaci e presidi medici | 
| Data: | 09/10/1964 | 
| Numero: | 990 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il primo e il secondo comma dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio [...] | 
§ 86.2.a - Legge 9 ottobre 1964, n. 990.
Modifica dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, e dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali.
(G.U. 28 ottobre 1964, n. 265).
     Il primo e il secondo comma dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con 
"Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti".
Nel settimo comma dello stesso art. 125 le parole: "Il Ministro per l'interno" sono sostituite con le altre: "Il Ministro per la sanità".