Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.1 croce rossa italiana |
Data: | 22/12/2010 |
Numero: | 276 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 25, comma 1, dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97, è così sostituito |
§ 86.1.41 - D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 276.
Regolamento recante modifica all'articolo 25, comma 1, dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005, n. 97.
(G.U. 11 aprile 2011, n. 83)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il
Visto l'articolo 7, comma 2 del
Visto il
Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Visto l'articolo 6, comma 5, del
Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione;
Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Emana
il seguente regolamento:
1. L'articolo 25, comma 1, dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, approvato con
«1. Il Collegio dei revisori è unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonchè da due membri supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica competenza.».
Registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 101