§ 86.1.22 - L. 4 febbraio 1963, n. 95.
Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:04/02/1963
Numero:95


Sommario
Art. 1.      Il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana a norma del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equiparato a tutti gli effetti al [...]
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      L'articolo 78 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente
Art. 4.      E' abrogata la legge 13 dicembre 1956, n. 1430, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge


§ 86.1.22 - L. 4 febbraio 1963, n. 95. [1]

Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.

(G.U. 26 febbraio 1963, n. 55).

 

     Art. 1.

     Il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana a norma del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     Il quinto comma dell'art. 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'articolo 78 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     E' abrogata la legge 13 dicembre 1956, n. 1430, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.