Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.1 croce rossa italiana |
Data: | 04/02/1963 |
Numero: | 95 |
Sommario |
Art. 1. Il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana a norma del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equiparato a tutti gli effetti al [...] |
Art. 2. Il terzo comma dell'art. 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dai seguenti |
Art. 3. L'articolo 78 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente |
Art. 4. E' abrogata la legge 13 dicembre 1956, n. 1430, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge |
§ 86.1.22 - L. 4 febbraio 1963, n. 95. [1]
Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.
(G.U. 26 febbraio 1963, n. 55).
Il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana a norma del
Il terzo comma dell'art. 77 del
(Omissis).
Il quinto comma dell'art. 77 del
(Omissis).
L'articolo 78 del
(Omissis).
E' abrogata la
[1] Abrogata dall'art. 2268 del