| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 86. Sanità | 
| Capitolo: | 86.1 croce rossa italiana | 
| Data: | 04/02/1963 | 
| Numero: | 95 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana a norma del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equiparato a tutti gli effetti al [...] | 
| Art. 2. Il terzo comma dell'art. 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dai seguenti | 
| Art. 3. L'articolo 78 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente | 
| Art. 4. E' abrogata la legge 13 dicembre 1956, n. 1430, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge | 
§ 86.1.22 - L. 4 febbraio 1963, n. 95. [1]
Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.
(G.U. 26 febbraio 1963, n. 55).
     Il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana a norma del 
     Il terzo comma dell'art. 77 del 
(Omissis).
     Il quinto comma dell'art. 77 del 
(Omissis).
     L'articolo 78 del 
(Omissis).
     E' abrogata la 
[1] Abrogata dall'art. 2268 del