§ 85.1.107 - Legge 27 gennaio 2000, n. 26.
Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:27/01/2000
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 465 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 85.1.107 - Legge 27 gennaio 2000, n. 26.

Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998.

(G.U. 18 febbraio 2000, n. 40).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso memorandum.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 465 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Memorandum d'intesa 30 marzo 1998 tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo del Regno del Nepal [1]

 

Art. 1.

     Le Parti dichiarano il loro rispettivo interesse nello sviluppare ed ampliare la collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi assicurando la realizzazione di progetti di ricerca non limitati soltanto ai settori menzionati nel Preambolo.

 

Art. 2.

     A tal fine, le Parti auspicano che le loro istituzioni scientifiche, in primo luogo il CNR e l'Is. IAO da parte italiana ed il RONAST da parte Nepalese, ed altre istituzioni interessate nei due Paesi, svolgano il compito di proporre e realizzare programmi congiunti di ricerca multidisciplinare, favorendo lo scambio di ricercatori ed organizzando Simposi, Seminari, Workshops e Mostre culturali.

 

Art. 3.

     Le Parti nei limiti stabiliti dalle loro leggi e regolamenti, permetteranno, in esenzione doganale, l'importazione temporanea o permanente di materiali ed attrezzature per uso esclusivo dei loro ricercatori e necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca.

     Parimenti, le Parti rilasceranno gratuitamente i visti di entrata ed i permessi di viaggio per i soggiorni dei loro ricercatori nei loro territori e la proroga dei medesimi se necessario.

 

Art. 4.

     Nel quadro di questo Memorandum ed ai fini di ampliare la collaborazione scientifica in corso, le istituzioni dei due Paesi di cui all'Art. 2 potranno stipulare ulteriori specifici accordi.

 

Art. 5.

     Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore quando le due Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

     Il presente Memorandum avrà validità di cinque (5) anni, con rinnovo automatico per un eguale periodo di tempo, a meno che una delle Parti, attraverso i canali diplomatici, esprima la sua volontà di porre termine al medesimo prima della data di scadenza.

     Eventuali modifiche e/o aggiunte al presente Memorandum saranno oggetto di trattativa tra le Parti, ed una volta concordate, saranno confermate per iscritto in documento aggiuntivo che formerà parte integrante del Memorandum medesimo.

     In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

     Fatto a Kathmandu il 30.3.98 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


[1] Memorandum così rettificato con L. 27 gennaio 2000, n. 26.