§ 84.7.15 - D.P.R. 27 marzo 1992, n. 313.
Regolamento del servizio telex, in attuazione del libro quarto,titolo II, capo II, del testo unico delle disposizioni legislative in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.7 telegrafi
Data:27/03/1992
Numero:313


Sommario
Art. 1.  Abbonamento al servizio - Modalità
Art. 2.  Consultazione e manutenzione del posto telex
Art. 3.  Indicativo di chiamata
Art. 4.  Decorrenza e durata dell'abbonamento
Art. 5.  Canoni, contributi, deposito cauzionale, tariffe
Art. 6.  Spese a carico dell'abbonato
Art. 7.  Servizi speciali ed accessori
Art. 8.  Conservazione e custodia degli apparecchi terminali e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione
Art. 9.  Modifiche degli impianti terminali
Art. 10.  Uso del posto telex
Art. 11.  Verifiche e controlli
Art. 12.  Trasferimento del posto telex
Art. 13.  Variazione del rapporto di utenza
Art. 14.  Sospensione del servizio - Interruzione del collegamento
Art. 15.  Elenchi degli abbonati nazionali ed esteri
Art. 16.  Abbonamenti per periodi inferiori ad un anno
Art. 17.  Modalità dei pagamenti. Indennità di mora - Recupero crediti
Art. 18.  Reclami
Art. 19.  Servizio telex da posti pubblici
Art. 20.  Disposizioni transitorie
Art. 21.  Abrogazione


§ 84.7.15 - D.P.R. 27 marzo 1992, n. 313.

Regolamento del servizio telex, in attuazione del libro quarto,titolo II, capo II, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

(G.U. 16 giugno 1992, n. 140)

 

 

     Art. 1. Abbonamento al servizio - Modalità

     1. Per l'espletamento del servizio telex di cui all'art. 251 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, di seguito denominato codice p.t., gli apparecchi terminali da collegare alla rete telegrafica pubblica a commutazione, possono essere acquisiti direttamente dal richiedente il servizio oppure forniti in uso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di seguito denominata Amministrazione.

     2. Per "apparecchi terminali" si intendono gli apparecchi allacciati direttamente o indirettamente al punto terminale della rete telegrafica pubblica di cui al comma 1 per trasmettere, trattare o ricevere informazioni.

     3. La domanda di abbonamento al servizio, da perfezionarsi con la stipula di apposito contratto, deve essere presentata direttamente o inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.

     4. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) le generalità e la residenza del richiedente se persona fisica ovvero, in caso diverso, la denominazione e la sede dell'ente, dell'istituto, della società o della ditta;

     b) l'esatta ubicazione del locale nel quale si richiede che vengano installati gli apparecchi terminali;

     c) se il richiedente intenda provvedere in proprio all'acquisizione dell'apparecchio terminale con la precisazione del tipo di apparecchio omologato secondo le norme vigenti prescelto o se, invece, il richiedente intenda utilizzare un apparecchio terminale fornito in uso dall'Amministrazione con la precisazione del tipo prescelto tra quelli proposti dall'Amministrazione;

     d) ogni altro elemento che sia ritenuto utile ai fini della realizzazione dell'allacciamento richiesto.

     5. La domanda deve essere sottoscritta:

     a) dal richiedente, se persona fisica;

     b) dal legale rappresentante, nell'ipotesi di enti di diritto privato, istituti, associazioni, società, ditte e simili;

     c) dall'organo competente, nel caso di amministrazioni pubbliche.

     6. L'evasione delle domande di abbonamento al servizio è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. A detto criterio è consentito derogare per motivi di pubblico interesse o per motivi di ordine tecnico che saranno valutati da apposita commissione da istituirsi con ordinanza dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, composta di tre funzionari con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo, categoria IX.

     7. L'attivazione del servizio è subordinata al versamento dei contributi ed alla costituzione del deposito cauzionale previsti dal successivo art. 5 nonchè alla presentazione di tutti i documenti richiesti a norma di legge, in conformità, peraltro, al disposto dell'art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali adempimenti devono essere svolti entro sessanta giorni dallo specifico invito da parte dell'Amministrazione, pena la decadenza della domanda di abbonamento al servizio.

     8. I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche provvedono affinchè l'attivazione del servizio avvenga entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di abbonamento al servizio chiedendo, in particolare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima, l'approntamento dei necessari circuiti al gestore del servizio telefonico. Peraltro, ove sussistano indisponibilità di risorse tecniche che non consentano il rispetto dei termini sopra previsti per l'attivazione del servizio, il gestore del servizio telefonico è tenuto ad informare l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla data della formale richiesta dei circuiti, circa la natura degli impedimenti ed i prevedibili tempi di approntamento dei circuiti stessi. I circoli provvedono entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, ad informare il richiedente di ogni eventuale impedimento o causa di ritardo relativi alla attivazione del servizio.

 

          Art. 2. Consultazione e manutenzione del posto telex

     1. L'apparecchio terminale utilizzato per espletare il servizio telex deve essere installato nella sede operativa dell'utente.

     2. Nel caso in cui l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'utente, l'Amministrazione provvede esclusivamente alla realizzazione del collegamento tra la rete telegrafica pubblica a commutazione e la sede d'utente fino all'apposita terminazione, mentre l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio terminale sono a cura dell'utente che vi provvede per il tramite di ditte autorizzate. A richiesta dell'utente l'Amministrazione può provvedere alla manutenzione dell'apparecchio terminale anzidetto.

     3. Qualora l'apparecchio terminale venga fornito in uso dall'Amministrazione, l'installazione, il collegamento alla rete e la manutenzione sono a cura dell'Amministrazione stessa.

 

          Art. 3. Indicativo di chiamata

     1. Ciascun utente è identificato da un numero di chiamata e da un nominativo.

     2. Il nominativo, scelto dall'utente, non può avere un numero di caratteri superiori a quello stabilito dall'Amministrazione e può essere modificato, a richiesta dell'utente stesso, nel corso dell'abbonamento. La modifica è effettuata esclusivamente dal competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e comporta la corresponsione da parte dell'utente del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t.

     3. L'Amministrazione ha facoltà, qualora esigenze tecniche lo richiedano, di modificare il numero di chiamata, dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni all'utente.

 

          Art. 4. Decorrenza e durata dell'abbonamento

     1. L'abbonamento al servizio telex decorre dalla data di realizzazione del collegamento tra la rete telegrafica pubblica a commutazione e la sede dell'utente fino all'apposita terminazione oppure fino all'apparecchio terminale, se questo è fornito dall'Amministrazione e, salvo le eccezioni di cui all'art. 12, comma 3, ed all'art. 16, ha la durata minima di un anno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di realizzazione del collegamento anzidetto.

     2. Salvo i casi particolari di cui agli articoli 5, comma 4, e 12, comma 3, la disdetta dell'abbonamento deve essere comunicata con preavviso di almeno novanta giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.

 

          Art. 5. Canoni, contributi, deposito cauzionale, tariffe

     1. I canoni ed i contributi da corrispondere ai sensi dell'art. 253 del codice p.t. sono:

     a) canone di abbonamento al servizio, la cui misura può variare in relazione alle categorie di utenza previste dal decreto di cui all'art. 253 del codice p.t., tenuto conto dell'uso del posto telex di cui all'art. 10, comma 1;

     b) canone per il noleggio e la manutenzione dell'apparecchio terminale, se questo è di proprietà dell'Amministrazione; esso può variare in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio dato in uso;

     c) canone di manutenzione dell'apparecchio terminale, se questo è acquisito in proprio dall'utente e tenuto in manutenzione dall'Amministrazione; esso può variare in relazione al tipo di apparecchio;

     d) contributo per la costituzione del posto telex, la cui misura varia a seconda che l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'utente oppure fornito in uso dall'Amministrazione.

     2. I canoni decorrono dalla data di realizzazione del collegamento di cui all'art. 4; per il periodo compreso tra tale data e l'inizio del mese successivo deve essere corrisposto il relativo rateo dei canoni. Trascorso il primo anno di abbonamento, l'obbligo del pagamento dei canoni cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di abbonamento viene risolto.

     3. L'abbonato è responsabile dell'esattezza delle indicazioni fornite per la determinazione dei canoni. Nel caso di indicazioni inesatte, rilevate anche nel corso dell'abbonamento, che avessero portato all'applicazione di canoni inferiori a quelli dovuti, l'abbonato è obbligato a versare all'Amministrazione la differenza tra le quote dovute e quelle effettivamente versate.

     4. Fatti salvi gli ordinari rimedi giurisdizionali, l'abbonato che non intenda accettare eventuali modifiche delle tariffe o diverse condizioni di abbonamento disposte dall'Amministrazione nel corso dell'abbonamento, deve darne partecipazione al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del relativo provvedimento, mediante lettera raccomandata. In tal caso l'abbonamento è risolto con effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della suddetta comunicazione da parte dell'abbonato, ovvero alla scadenza del primo anno di abbonamento qualora questo non sia ancora maturato.

     5. La misura e le modalità di versamento dei canoni e dei contributi come pure del deposito cauzionale sono stabiliti, ai sensi dell'art. 253 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     6. I contributi da corrispondere in caso di subentro ad una utenza già costituita ed in caso di riattivazione del servizio sospeso per morosità ai sensi dell'art. 17, comma 3, sono stabiliti con le modalità di cui all'art. 253 del codice p.t.

     7. Le tariffe per il servizio telex nazionale sono stabilite ai sensi dell'art. 7 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro. Le tasse generali terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono stabilite, ai sensi dell'art. 8 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni ed agli accordi internazionali.

 

          Art. 6. Spese a carico dell'abbonato

     1. Sono a carico dell'abbonato tutte le spese necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi terminali nonchè per la fornitura dell'energia elettrica, il cui impianto deve essere realizzato in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

     2. Quando la manutenzione degli apparecchi terminali non è curata dall'Amministrazione, l'abbonato, in caso di guasto, prima di chiedere l'intervento dei tecnici p.t. è tenuto a verificare la funzionalità degli apparecchi stessi. La chiamata di tecnici dell'Amministrazione, cui consegua l'accertamento di guasti non riferiti alla rete, comporta l'addebito all'abbonato delle spese di sopralluogo.

 

          Art. 7. Servizi speciali ed accessori

     1. L'abbonato al servizio telex può utilizzare il proprio apparecchio terminale per inviare e ricevere telegrammi con le modalità prescritte dall'Amministrazione.

     2. L'abbonato può altresì avvalersi dei servizi accessori messi a disposizione dell'Amministrazione.

 

          Art. 8. Conservazione e custodia degli apparecchi terminali e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione

     1. L'abbonato deve conservare e custodire, con ogni diligenza, gli apparecchi terminali ed i materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, di furto e incendio, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dell'abbonato. In tali ipotesi egli è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per la ripartizione o la sostituzione degli apparecchi.

 

          Art. 9. Modifiche degli impianti terminali

     1. Eventuali modifiche alla configurazione del posto telex, purchè non comprovino la variazione del rapporto di utenza prevista dall'art. 13, devono essere comunicate immediatamente, via telex o per iscritto, al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente.

     2. Qualsiasi intervento di ordine tecnico sull'apparecchio terminale deve essere effettuato esclusivamente da personale dell'Amministrazione o delle ditte autorizzate di cui al precedente art. 2, comma 2.

     3. L'abbonato è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. In caso di inadempienza sono a carico dell'abbonato le spese di ripristino della configurazione originaria del posto telex nonchè ogni altro onere conseguente agli interventi indebitamente effettuati.

     4. L'abbonato, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto ad adeguare il proprio posto telex alle mutate situazioni di traffico sull'apparecchio terminale qualora esse pregiudichino il regolare svolgimento del servizio. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito dall'Amministrazione comporta la risoluzione del contratto d'abbonamento che ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto da parte dell'abbonato e va disposta con provvedimento motivato.

 

          Art. 10. Uso del posto telex

     1. Non sono considerati terzi, ai fini del divieto di cui al comma 1 dell'art. 257 del codice p.t., coloro che, nell'ambito dell'attività di un consorzio legalmente costituito, abbonato al servizio telex, utilizzano il posto telex di quest'ultimo, nonchè i familiari, gli associati, i dipendenti e i clienti dell'abbonato telex. E' fatto comunque divieto al titolare dell'abbonamento di pretendere per il traffico svolto un corrispettivo diverso da quello stabilito dalle norme tariffarie.

     2. Per lo scambio delle comunicazioni telex l'abbonato deve attenersi alle norme operative stabilite dall'Amministrazione, pena la perdita della facoltà di reclamo di cui all'art. 18.

     3. E' fatto obbligo all'abbonato di mantenere l'apparecchio terminale permanentemente inserito in linea, in posizione di normale funzionamento.

     4. E' consentito all'abbonato lo scambio di corrispondenza anche in linguaggio criptografico. In tal caso, l'abbonato ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.

     5. In caso di ripetute inadempienze agli obblighi relativi agli usi del posto telex, l'Amministrazione può procedere, previa comunicazione scritta all'abbonato, alla risoluzione del contratto di abbonamento.

 

          Art. 11. Verifiche e controlli

     1. Ai fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 260 del codice p.t., l'abbonato deve, in relazione alle comunicazioni svolte, fornire le informazioni ed i documenti che l'Amministrazione ritenga di richiedere, relativi all'esercizio del servizio telex.

     2. In caso di inadempienza si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10.

 

          Art. 12. Trasferimento del posto telex

     1. Il trasferimento del posto telex nell'ambito dello stesso comune o da un comune all'altro viene effettuato previo pagamento da parte dell'abbonato del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t., la cui misura varia a seconda che l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'abbonato oppure fornito in uso dall'Amministrazione.

     2. La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, il quale provvede al trasferimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa; nel caso si applicano le stesse modalità previste dall'art. 1, comma 8.

     3. Qualora esigenze tecniche non permettano di eseguire il trasferimento entro il termine di cui all'art. 1, comma 8, l'abbonato ha facoltà di disdire l'abbonamento entro trenta giorni dalla comunicazione negativa dell'Amministrazione. In tale caso il contratto di abbonamento è risolto con effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della disdetta.

 

          Art. 13. Variazione del rapporto di utenza

     1. L'abbonato al servizio telex, fatta salva la durata minima dell'abbonamento prevista dall'art. 4, comma 1, può chiedere la variazione del proprio rapporto di utenza, esercitando la facoltà di scelta in ordine all'acquisizione dell'apparecchio terminale prevista dall'art. 1, comma 1. La richiesta scritta di variazione del rapporto di utenza deve essere inoltrata al circolo delle costruzioni telegrafiche telefoniche competente con preavviso di almeno novanta giorni.

     2. L'evasione delle richieste di cui al comma 1 è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle richieste stesse, compatibilmente con le esigenze tecniche.

     3. La procedura prevista dai commi 1 e 2 vale anche quando la variazione del rapporto di utenza riguarda la manutenzione dell'apparecchio terminale ai sensi dell'art. 2, comma 2.

 

          Art. 14. Sospensione del servizio - Interruzione del collegamento

     1. Per grave necessità pubblica, ai sensi dell'art. 5 del codice p.t., il servizio telex può in qualsiasi momento essere sospeso sull'intero territorio nazionale o su parte di esso senza che l'abbonato possa pretendere alcuna indennità, salvo il rimborso della quota dei canoni in misura proporzionale alla durata della sospensione.

     2. Nel caso d'interruzione del collegamento per motivi tecnici o di forza maggiore l'abbonato ha diritto al rimborso della quota dei canoni commisurata al periodo d'interruzione.

 

          Art. 15. Elenchi degli abbonati nazionali ed esteri

     1. All'abbonato viene fornita gratuitamente dall'Amministrazione una copia dell'elenco degli abbonati al servizio telex nazionale. A richiesta dell'abbonato stesso e verso pagamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione, vengono fornite altre copie dello stesso elenco e copie degli elenchi degli abbonati al servizio telex delle amministrazioni estere.

     2. L'abbonato può chiedere che siano inserite gratuitamente nell'elenco di cui al comma 1 le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.

 

          Art. 16. Abbonamenti per periodi inferiori ad un anno

     1. Il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, sulla base delle direttive impartite dall'organo centrale competente, autorizza collegamenti telex ad uso privato per periodi inferiori ad un anno, in occasione di congressi, mostre, fiere, manifestazioni artistiche, sportive, culturali ed in ogni altra circostanza particolare da valutare di volta in volta, alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1, 5 e 10 in quanto applicabili.

 

          Art. 17. Modalità dei pagamenti. Indennità di mora - Recupero crediti

     1. Il pagamento delle somme dovute dall'abbonato deve essere effettuato entro la scadenza prefissata dall'Amministrazione.

     2. In caso di ritardato pagamento, l'abbonato deve corrispondere una indennità, comprensiva degli interessi legali, pari al 12% , in ragione d'anno, delle somme non versate, con un minimo di L. 2.000 per ogni nota di addebito rivalutabile con i provvedimenti tariffari.

     3. In caso di mancato pagamento entro quindici giorni dalla richiesta scritta o via telex, l'Amministrazione fermo restando il diritto all'indennità di cui al comma 2, può sospendere il servizio senza che l'abbonato possa pretendere alcun indennizzo. Trascorsi trenta giorni dalla sospensione l'Amministrazione può risolvere il contratto di abbonamento, previa comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 3.

     4. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi, per il recupero del suo credito, sulle somme anticipate dall'abbonato a qualsiasi titolo, salvo ogni altro diritto di rivalsa nei confronti dell'abbonato medesimo.

 

          Art. 18. Reclami

     1. L'abbonato può presentare reclamo per chiedere la restituzione di somme indebitamente pagate. I reclami, corredati della nota di addebito, devono essere presentati direttamente o inviati con lettera raccomandata al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio entro il termine di novanta giorni dalla data di invio della predetta nota di addebito.

 

          Art. 19. Servizio telex da posti pubblici

     1. Chiunque può trasmettere e ricevere comunicazioni dai posti pubblici telex istituiti ai sensi dell'art. 259 del codice p.t., con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

     2. I reclami per somme indebitamente corrisposte debbono essere presentati direttamente al posto pubblico dal quale sono state effettuate le comunicazioni, entro il termine di quindici giorni.

 

          Art. 20. Disposizioni transitorie

     1. Limitatamente al primo anno di applicazione del presente regolamento, le richieste di variazione del rapporto di utenza presentate, con le modalità di cui all'art. 13, dagli abbonati telex già attivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso ed intese ad ottenere la sostituzione dell'apparecchio terminale fornito in uso dall'Amministrazione con altro acquisito in proprio ai sensi dell'art. 1, vengono soddisfatte dall'Amministrazione entro il periodo massimo di un anno dalla data di presentazione delle richieste stesse.

 

          Art. 21. Abrogazione

     1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina dl servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex).