§ 84.6.32 - Legge 28 marzo 1991, n. 109.
Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:28/03/1991
Numero:109


Sommario
Art. 1.      1. Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio [...]
Art. 2.      1. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
Art. 3.      1. Il gestore del servizio pubblico adegua le proprie procedure e la propria modulistica alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 4.      1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del [...]


§ 84.6.32 - Legge 28 marzo 1991, n. 109. [1]

Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

(G.U. 6 aprile 1991, n. 81).

 

     Art. 1.

     1. Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

     2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore.

     3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.

     4. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di omologazione.

     5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio decreto disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:

     a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle operazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo comma;

     b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;

     c) il contenuto e le modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate debbono rilasciare all'abbonato ed al gestore pubblico, all'atto del collaudo;

     d) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato può provvedere direttamente alle operazioni indicate alla lettera b);

     e) le modalità per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa collegate;

     f) le modalità e i tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

     g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;

     h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli utenti.

 

          Art. 2.

     1. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

     2. Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 dell'art. 1 è altresì disposta la confisca delle apparecchiature.

 

          Art. 3.

     1. Il gestore del servizio pubblico adegua le proprie procedure e la propria modulistica alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

 

          Art. 4.

     1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, e gli articoli 105, 107 e 108 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni.


[1] Abrogata dall'art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 198.