§ 84.1.124 - Legge 8 aprile 2002, n. 59.
Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:08/04/2002
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al [...]


§ 84.1.124 - Legge 8 aprile 2002, n. 59.

Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet

(G.U. 12 aprile 2002, n. 86)

 

     Art. 1.

     1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

     2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.