§ 84.1.59 - D.L. 10 novembre 1993, n. 444.
Misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:10/11/1993
Numero:444


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini dell'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, con proprio decreto, come [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 84.1.59 - D.L. 10 novembre 1993, n. 444. [1]

Misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni.

(G.U. 10 novembre 1991, n. 264)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini dell'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, con proprio decreto, come apporto al capitale sociale dell'IRI S.p.a., il credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL S.p.a. degli impianti e dei beni già appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Tale credito è determinato, in via definitiva, dalla commissione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge citata, entro il 31 dicembre 1993, sulla base delle conclusioni a cui perverranno la società di certificazione e l'istituto bancario già operanti ai sensi delle citate disposizioni, adottando anche il metodo reddituale per il complesso operativo, tenuto conto del valore dei rapporti tra capitalizzazioni di mercato e redditività tipici delle società dello stesso settore [2] .

     2. L'IRI S.p.a. è tenuta a conferire il credito di cui al comma 1, direttamente o tramite la società finanziaria del settore, come apporto al capitale sociale della società concessionaria dei servizi pubblici di telecomunicazioni risultante dalla unificazione delle attuali società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, compresa l'IRITEL S.p.a., appartenenti al gruppo IRI, entro un anno dall'attuazione di tale unificazione. A tal fine le azioni dell'IRITEL non sono più soggette al vincolo stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58 [3] .

     3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione del riassetto del settore, può prorogare per il tempo occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, la concessione rilasciata all'IRITEL S.p.a., fermo restando il termine di cui all'art. 4, comma 3, della citata legge n. 58 del 1992, per l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego da parte del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

     4. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 20 dicembre 1993, n. 531.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.