§ 84.1.43 - D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:22/02/1991
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Abrogazione
Art. 2.  Installazione reti e impianti di diffusione via cavo
Art. 3.  Obblighi dei gestori del servizio pubblico
Art. 4.  Concessione ai privati per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti
Art. 5.  Durata della concessione
Art. 6.  Tassa sulle concessioni
Art. 7.  Interferenze e duplicazioni
Art. 8.  Verifiche e sopralluoghi
Art. 9.  Autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo
Art. 10.  Utilizzo dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico e privato
Art. 11.  Canoni e tasse
Art. 12.  Equiparazione delle autorizzazioni alle concessioni per la radiodiffusione
Art. 13.  Regolamento di attuazione
Art. 14.  Canoni di utenza
Art. 15.  Esclusione da autorizzazioni e concessioni


§ 84.1.43 - D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.

Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo.

(G.U. 9 marzo 1991, n. 58)

 

Capo I

 

     Art. 1. Abrogazione

     1. Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto.

 

Capo II

 

          Art. 2. Installazione reti e impianti di diffusione via cavo

     1. L'installazione delle reti e degli impianti di diffusione sonora e televisiva, mono e pluricanale, via cavo spetta allo Stato che la realizza direttamente o attraverso concessionari di reti e servizi di telecomunicazioni.

 

          Art. 3. Obblighi dei gestori del servizio pubblico

     1. I gestori del mezzo pubblico sono tenuti ad assicurare il servizio di distribuzione di programmi sonori e televisivi ai soggetti muniti della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 9.

 

          Art. 4. Concessione ai privati per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti

     1. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità dei mezzi pubblici, accertata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 13, può essere richiesto al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il rilascio di una concessione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti in ambito locale, definito dal regolamento suddetto.

     2. La domanda di concessione deve essere corredata da un progetto esecutivo e da una relazione tecnica recante i termini e le modalità per realizzare l'installazione e l'attività della rete e degli impianti.

     3. La determinazione ministeriale sulla richiesta deve essere comunicata all'interessato nel termine di centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

     4. Ai fini del rilascio della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, nonchè quelle vigenti sulle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui al libro IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

     5. Il decreto di concessione definisce le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti, nonchè gli obblighi di allacciamento dei residenti.

 

          Art. 5. Durata della concessione

     1. La concessione per l'installazione e l'esercizio della rete e degli impianti ha durata non superiore a venti anni.

     2. La concessione può essere rinnovata.

 

          Art. 6. Tassa sulle concessioni

     1. La concessione è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

     2. Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

 

"Numero d'ordine

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare della spesa

Modo di pagamento

Note

127

Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto:

 

 

La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si ri- ferisce"

 

1) impianto di esercizio di una rete per la diffu- sione via cavo di programmi televisivi in ambito locale:

 

 

 

tassa di rilascio o di rinnovo

2.280.000

Ordinario

 

tassa annuale

1.142.000

Ordinario

 

          Art. 7. Interferenze e duplicazioni

     1. Allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni, i gestori di reti e servizi di telecomunicazione disciplinano i reciproci rapporti mediante accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 8. Verifiche e sopralluoghi

     1. L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la corrispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

     2. L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare della concessione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

 

Capo III

 

          Art. 9. Autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo

     1. La distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

     2. Le autorizzazioni si diversificano nell'oggetto con riferimento alle analoghe concessioni di radiodiffusione, contemplate nella legge 6 agosto 1990, n. 223.

     3. Per ciascuna tipologia di autorizzazione sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, ad eccezione di quelle di cui al comma 18 dell'art. 16 ed ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 20.

 

          Art. 10. Utilizzo dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico e privato

     1. Per la distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo, i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico, salvo che siano titolari della concessione di cui all'art. 4.

     2. In assenza dei mezzi dei gestori del servizio pubblico, l'autorizzazione può altresì essere rilasciata ai soggetti che intendano utilizzare i mezzi di telecomunicazione realizzati in concessione da privati; in tal caso all'atto della richiesta l'interessato deve produrre le intese intercorse con il concessionario di cui all'art. 4. Il concessionario è obbligato ad accettare le richieste di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione, secondo le condizioni e le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'art. 13. Tali modalità devono prevedere la messa a disposizione dell'intera capacità dell'impianto dedotta la eventuale quota direttamente utilizzata dal concessionario.

     3. L'applicazione del comma 2 è contestuale all'emanazione del regolamento.

 

          Art. 11. Canoni e tasse

     1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è pari a quello stabilito per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.

 

          Art. 12. Equiparazione delle autorizzazioni alle concessioni per la radiodiffusione

     1. Le autorizzazioni per la distribuzione di programmi via cavo, mono e pluricanale, soggiacciono alle medesime norme antitrust di cui agli articoli 15 e 19 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

Capo IV

 

          Art. 13. Regolamento di attuazione

     1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni adotta il regolamento attuativo del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante, il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e le commissioni parlamentari competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

 

          Art. 14. Canoni di utenza

     1. Le misure dei canoni dovuti dagli utenti, autorizzati a norma dell'art. 10, delle reti via cavo sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 15. Esclusione da autorizzazioni e concessioni

     1. Non sono soggetti alle concessioni ed alle autorizzazioni previste dal presente decreto l'installazione e l'esercizio degli impianti, destinati ad uso privato ed esclusivo del proprietario, di cui all'art. 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

     2. Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti di cui al comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata.