Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 83. Pubblicità |
Capitolo: | 83.1 pubblicità |
Data: | 18/03/1959 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. unico. E' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la [...] |
§ 83.1.2 - Legge 18 marzo 1959, n. 132.
Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato.
(G.U. 14 aprile 1959, n. 89).
E' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee.
La pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione.
Restano ferme le disposizioni del