§ 83.1.2 - Legge 18 marzo 1959, n. 132.
Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:83. Pubblicità
Capitolo:83.1 pubblicità
Data:18/03/1959
Numero:132


Sommario
Art. unico.      E' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la [...]


§ 83.1.2 - Legge 18 marzo 1959, n. 132.

Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 14 aprile 1959, n. 89).

 

 

     Art. unico.

     E' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee.

     La pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione.

     Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicità impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonchè le disposizioni che regolano la pubblicità nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.