§ 82.1.53 - Circolare 12 ottobre 1999, n. 201.
Vidimazione del registro generale d'ordine in uso presso gli Uffici dei Registri Immobiliari - Competenza - Articolo 230 del D.Lgs. 19 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:12/10/1999
Numero:201

§ 82.1.53 - Circolare 12 ottobre 1999, n. 201. [1]

Vidimazione del registro generale d'ordine in uso presso gli Uffici dei Registri Immobiliari - Competenza - Articolo 230 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Inapplicabilità.

 

     Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla esatta portata dell'articolo 230 del Decreto Legislativo 19/2/1998, n. 51 - recante norme di istituzione del giudice unico di primo grado - segnatamente per quanto concerne la sua eventuale applicabilità alla vidimazione del registro generale d'ordine in uso presso gli Uffici dei Registri Immobiliari (cosiddetto Mod. 60).

     L'articolo 230 del Decreto Legislativo menzionato dispone che il potere dell'Autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni, salvo che sia diversamente disposto dallo stesso decreto, è trasferito al dirigente dell'Ufficio cui è destinato il registro.

     In concreto, la problematica interpretativa segnalata consiste nello stabilire se la richiamata disposizione, pur essendo inserita nel titolo V del decreto Legislativo 51/98, intitolato "Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni", possa ritenersi applicabile anche alla procedura di vidimazione del registro generale d'ordine regolata dall'articolo 2680 del codice civile che, come è noto, assegna la relativa competenza non al pretore ma al Presidente o al giudice del Tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'Ufficio.

     Sull'argomento, in considerazione della particolare rilevanza della problematica, si è pronunciato il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, con nota n. 2072/99/V del 12/8/1999, diramata ai Signori Presidenti di Corte d'Appello.

     Il predetto Dicastero ha in primo luogo osservato che "... gli artt. 228 e ss. del d.lgs. 51/98 hanno trasferito ad altri organi dello Stato esclusivamente funzioni pretorili, come è dato evincere dalla lettera della norma, nonché dalla stessa intestazione del titolo V del decreto legislativo in esame."

     La menzionata Direzione Generale, inoltre, dopo aver sottolineato come l'articolo 2680 c.c. attribuisca il potere di vidimazione del registro generale d'ordine al Presidente o a un giudice del Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio, ha ritenuto di poter concludere, non trattandosi di funzioni pretorili, "... che tale potere di vidimazione non sia stato devoluto dal d.lgs. 51/98 ai dirigenti degli Uffici amministrativi cui i registri sono destinati, ma sia rimasto di competenza dell'Autorità giudiziaria".

     Ad avviso del Ministero di Grazia e Giustizia, dunque, la norma richiamata non può ritenersi introduttiva di alcuna deroga rispetto alla specifica disciplina prevista dall'articolo 2680 del codice civile circa il potere di vidimazione del registro generale d'ordine, la cui competenza, pertanto, deve ritenersi tuttora riservata al Presidente o ad altro giudice del Tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'Ufficio dei registri immobiliari.

     Le Direzioni Compartimentali vorranno dare la massima diffusione al contenuto della presente, verificandone la corretta e puntuale osservanza da parte degli uffici.


[1] Emessa dal Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Dir.Centrale: Catasto.