§ 82.1.3 – R.D.L. 24 gennaio 1935, n. 88.
Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:24/01/1935
Numero:88


Sommario
Art. 1.      All'art. 12 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito il seguente
Art. 2.      All'art. 21 del predetto testo unico delle leggi sul nuovo catasto è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      Agli ultimi due comma dell'art. 51 del testo unico predetto sono sostituiti i seguenti
Art. 4.      Sono approvate le deroghe fatte in passato alle disposizioni dell'art. 12 e dei comma primo, penultimo ed ultimo, dell'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo [...]


§ 82.1.3 – R.D.L. 24 gennaio 1935, n. 88.

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto.

(G.U. 26 febbraio 1935, n. 48).

 

     Art. 1.

     All'art. 12 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     All'art. 21 del predetto testo unico delle leggi sul nuovo catasto è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Agli ultimi due comma dell'art. 51 del testo unico predetto sono sostituiti i seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Sono approvate le deroghe fatte in passato alle disposizioni dell'art. 12 e dei comma primo, penultimo ed ultimo, dell'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.