§ 81.1.16 - D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481.
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:19/12/2001
Numero:481


Sommario
Art. 1.      1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al [...]
Art. 2.      1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o [...]
Art. 3.      1. E' abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.


§ 81.1.16 - D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481.

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente

(G.U. 13 febbraio 2002, n. 37)

 

     Art. 1.

     1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

 

          Art. 2.

     1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

     2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

 

          Art. 3.

     1. E' abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.