§ 80.10.122 - Del.CIPE 13 maggio 2010, n. 58.
Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 94/2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:13/05/2010
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Partecipazione alle sedute del Comitato
Art. 2.  Attività istruttoria per le deliberazioni del Comitato
Art. 3.  Riunione preparatoria del Comitato
Art. 4.  Cadenza delle sedute. Provvedimenti e questioni da sottoporre al Comitato. Ordine del giorno.
Art. 5.  Convocazioni
Art. 6.  Sedute del Comitato
Art. 7.  Informazioni sui lavori del Comitato
Art. 8.  Atti ufficiali del Comitato
Art. 9.  Contenuto del processo verbale
Art. 10.  Formazione, approvazione, conservazione e pubblicità del processo verbale
Art. 11.  Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni. Efficacia e pubblicità


§ 80.10.122 - Del.CIPE 13 maggio 2010, n. 58. [1]

Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 94/2009.

(G.U. 31 agosto 2010, n. 203)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonchè le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 24, concernente l'accesso ai documenti amministrativi, comma 1, lettera c) e comma 2;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

     Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali ed il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente fra l'altro la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

     Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

     Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

     Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

     Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

     Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e attribuisce le funzioni di Segretario del Comitato a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provveda alle assegnazioni delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri così come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, per la parte relativa al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

     Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE 15 ottobre 2008, recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008, recante modifiche alla composizione e al funzionamento del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, istituito con deliberazione CIPE dell'8 maggio 1996;

     Viste le proprie deliberazioni del 13 luglio 1993, recante disposizioni organizzative relative alle attività dei Comitati interministeriali, del 26 giugno 1996, del 9 luglio 1998 n. 63 e del 6 novembre 2009, n. 94 concernenti il regolamento interno del CIPE;

     Ritenuto di dover adeguare il proprio regolamento interno alle disposizioni innovative della composizione del Governo e delle modifiche apportate all'articolazione delle competenze tra le diverse amministrazioni centrali e regionali;

     Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Comitato;

 

     Delibera:

 

     E' approvato, ai sensi della normativa indicata nelle premesse, il seguente regolamento interno di questo Comitato, che sostituisce le precedenti disposizioni di cui alle proprie delibere del 13 luglio 1993, del 26 giugno 1996, del 9 luglio 1998 e del 6 novembre 2009.

 

Capo I

DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CIPE

 

Art. 1. Partecipazione alle sedute del Comitato

     1. Il Comitato, competente per l'individuazione delle linee generali di politica economico-finanziaria, si riunisce, almeno due volte l'anno, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica e dell'allegato programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

     2. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente e i Ministri invitati in ragione delle materie oggetto di trattazione. Partecipa inoltre il Ministro per i rapporti con le regioni in qualità di Presidente della Conferenza Stato-Regioni.

     3. La partecipazione alle sedute del Comitato è riservata ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Sottosegretari di Stato delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove un Ministro si trovi nella impossibilità di partecipare alla seduta, comunica la circostanza al Segretario del Comitato, delegando eventualmente per iscritto un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza del Ministro, il Presidente del Comitato può disporre comunque il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza della materia o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante del Ministero il cui Ministro è impossibilitato a intervenire.

     4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze. Quando all'ordine del giorno della seduta siano inclusi argomenti relativi ad assegnazioni a valere sul Fondo aree sottoutilizzate, il Comitato è presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 18 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Quando la seduta del CIPE è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, alla seduta può partecipare un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello stesso Ministero.

     5. In occasione dell'esame di documenti programmatici di interesse generale delle regioni partecipa alla seduta il Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome. Qualora siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di una regione o provincia autonoma, su invito del Presidente partecipano alla discussione i Presidenti regionali o provinciali interessati. Qualora siano all'ordine del giorno argomenti relativi ad opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, partecipano alle sedute, su invito del Presidente, i Presidenti delle regioni interessate dalle opere in discussione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 21 dicembre 2001, n.443. Partecipano alle sedute su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'ISTAT. Possono altresì essere invitati dal Presidente i Presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengono trattati problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla seduta.

     6. Un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di Segretario del Comitato. Dette funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente più giovane di età presente alla seduta.

     7. Il Ragioniere Generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato, ivi inclusa la riunione preparatoria di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti in relazione agli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti sottoposti all'esame del CIPE.

     8. Può assistere alle sedute, per ognuna delle amministrazioni presenti nel Comitato, un funzionario, di norma quello delegato per la riunione preparatoria del CIPE di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti e limitatamente ai punti dell'ordine del giorno di competenza.

     9. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

     10. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, DIPE) di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, assicura il necessario supporto alle sedute del Comitato, nonchè a quelle delle Commissioni di cui al successivo art. 2.

 

     Art. 2. Attività istruttoria per le deliberazioni del Comitato

     1. Per l'esercizio delle attribuzioni individuate dall'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il CIPE costituisce con propria delibera le seguenti commissioni, specificandone l'ambito di attività:

     1) commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie;

     2) commissione per l'occupazione e il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive;

     3) commissione per le infrastrutture;

     4) commissione per la ricerca e la formazione;

     5) commissione per il commercio estero;

     6) commissione per lo sviluppo sostenibile.

     L'attività della commissione per il commercio estero è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero.

     2. Per promuovere l'applicazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, favorire l'omogeneità dei contratti di programma con i soggetti esercenti tali servizi, nonchè eseguire il monitoraggio degli effetti dei contratti medesimi sono confermate le attribuzioni del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di cui alla deliberazione CIPE dell'8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008. Sono confermate altresì le attribuzioni del Comitato per la montagna di cui alla delibera CIPE 13 aprile 1994.

     3. Il CIPE può costituire altre commissioni, comitati o gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici problemi.

     4. Il Segretario del CIPE assegna alla commissione competente, con l'accordo del Ministro proponente, l'istruttoria delle questioni o provvedimenti di particolare rilevanza generale e intersettoriale. In difetto di accordo, il Presidente del CIPE determina l'affidamento dell'istruzione alle commissioni o al DIPE.

     5. Le commissioni hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono composte dai Sottosegretari delle amministrazioni interessate e, per ciascuna commissione, da un Sottosegretario designato dal Presidente della Conferenza Stato-regioni. Esse di norma sono presiedute dal Sottosegretario dell'amministrazione con competenza prevalente nell'affare assegnato alla commissione congiuntamente al Segretario del CIPE. La delibera istitutiva prevede la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, in modo da garantire la presenza, oltre ai componenti permanenti, di rappresentanti dei Ministeri interessati in ragione della materia oggetto della discussione. La delibera prevede le modalità di costituzione della struttura interministeriale permanente di supporto all'attività della commissione medesima. Per quanto concerne la commissione per la ricerca e la formazione, la delibera di costituzione tiene conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998. All'atto dell'assegnazione dell'affare alla commissione, la struttura di supporto può essere integrata da altri rappresentanti dei Ministeri interessati nonchè da esperti anche estranei alla pubblica amministrazione. Un funzionario del DIPE è componente della struttura di supporto interministeriale. Tenuto conto delle funzioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, il collegamento fra le attività delle commissioni e il relativo coordinamento tecnico è affidato al capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

     6. Ove siano in esame questioni di interesse generale per le regioni, partecipa ai lavori delle commissioni il Presidente della conferenza dei Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome o un suo delegato. Per le questioni che riguardano singole regioni o provincie autonome è chiamato a partecipare il Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma o l'assessore delegato.

     7. La relazione istruttoria della commissione è trasmessa al DIPE che predispone, su tale base, lo schema di deliberazione e cura l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta.

     8. Qualora i Ministri intendano proporre l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPE di un provvedimento o questione non affidata all'istruttoria delle commissioni di cui ai commi precedenti, acquisiti i concerti, intese e pareri necessari, inoltrano la proposta con la necessaria documentazione istruttoria al DIPE, allegando altresì una scheda di valutazione tecnica, economica e finanziaria e sul rispetto dei vincoli comunitari.

 

     Art. 3. Riunione preparatoria del Comitato

     1. Gli schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria convocata dal Segretario del CIPE di norma almeno cinque giorni prima della seduta del Comitato stesso, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame del CIPE, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. L'ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria è predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario del CIPE e sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso dai Ministri componenti, o dai loro capi di Gabinetto, corredate da tutta la documentazione a supporto delle proposte medesime. La mancata allegazione della suddetta documentazione impedisce l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della convocazione della riunione. Il DIPE rende immediatamente disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione acquisita, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, comma 2. Ove non vi sia consenso su atti o provvedimenti istruiti dalle commissioni di cui al precedente art. 2, il Segretario del CIPE può disporre la restituzione alla commissione per ulteriori approfondimenti o la discussione dell'affare in sede CIPE. In relazione alla complessità e rilevanza della questione, il Segretario può assegnare alla commissione l'istruzione di affari, in precedenza non istruiti da quest'ultima.

     2. La riunione preparatoria è coordinata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Comitato. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall'amministrazione. Per le amministrazioni per le quali non sia stato nominato un Sottosegretario di Stato e per il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il Sottosegretario di Stato delegato si trovi nella impossibilità di partecipare alla riunione, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il capo di Gabinetto ovvero il capo dell'Ufficio legislativo, dando preventiva comunicazione della circostanza al Segretario del Comitato. Ove siano in esame questioni di interesse generale per le regioni, partecipa alla riunione preparatoria il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Segretario della riunione è il capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico che riporta:

     a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;

     b) ordine del giorno;

     c) l'elenco dei presenti;

     d) le risultanze della discussione distinte per argomento.

     3. Gli argomenti da trattare in sede CIPE possono essere inseriti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato soltanto se esaminate nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi di cui al successivo art. 4, comma 3.

 

     Art. 4. Cadenza delle sedute. Provvedimenti e questioni da sottoporre al Comitato. Ordine del giorno.

     1. Le sedute del Comitato si tengono di regola nell'ultima decade di ciascun mese.

     2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal DIPE su indicazione del Presidente e sulla base delle proposte già esaminate nel corso della riunione preparatoria di cui al precedente art. 3. Nell'ordine del giorno della convocazione della seduta possono essere iscritti anche argomenti non compresi tra le proposte esaminate nella riunione preparatoria, qualora il Presidente ne ravvisi la non differibilità della trattazione. L'ordine del giorno può essere articolato in due parti: nella prima vengono inseriti gli argomenti compiutamente istruiti ed esaminati favorevolmente nel corso della riunione preparatoria; nella seconda sono invece inseriti gli argomenti di maggiore complessità e rilevanza.

     3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l'unanimità dei membri effettivi presenti e ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilità, può decidere la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento deve essere dato atto nel verbale della seduta.

 

     Art. 5. Convocazioni

     1. Il Comitato è convocato dal Presidente di norma almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta.

     2. Contestualmente alla convocazione della seduta, il DIPE rende disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione acquisita, pubblicandola nell'area riservata del sito web del Comitato e indicando, unicamente all'ufficio abilitato formalmente dall'amministrazione competente a riceverla, la password di accesso all'area riservata. A tal fine le amministrazioni designano, anche per la documentazione riservata, un responsabile del procedimento, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Ciascuna amministrazione può formulare osservazioni in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del giorno entro i cinque giorni precedenti la seduta del Comitato e comunque non oltre la riunione preparatoria di cui al precedente art. 3.

     3. In casi eccezionali, il Comitato può essere convocato dal Presidente con un preavviso inferiore ai dieci giorni di cui al comma 1. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve comunque pervenire in tempo utile ed in forma completa al DIPE. Di norma i singoli argomenti saranno trattati in seduta solo se siano consenzienti tutti i componenti presenti.

 

     Art. 6. Sedute del Comitato

     1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente.

     2. Il Presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del quorum costitutivo (la metà più uno dei componenti); dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; può modificare eventualmente la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; cura che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo per l'esposizione ed il numero degli interventi di ciascun componente.

     3. Il componente del Comitato, che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, è tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discute o si voti sulla questione in ordine alla quale sussiste la incompatibilità o il conflitto.

     4. All'atto della votazione chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non è consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente.

     5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.

     6. Al DIPE spetta il compito di redigere il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta, in conformità a quanto deliberato, e di trasmetterli in schema al Ragioniere Generale dello Stato per le verifiche degli effetti sulla finanza pubblica di cui al precedente art. 1, comma 7.

 

     Art. 7. Informazioni sui lavori del Comitato

     1. Al termine di ogni seduta, l'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, eventualmente coadiuvato dal DIPE, redige il comunicato relativo ai lavori della seduta, disponendo per la diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato è sottoposto al Presidente per approvazione. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa, l'esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Restano comunque riservate le notizie inerenti l'andamento della discussione.

     2. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sull'esito della discussione fino alla divulgazione ufficiale del comunicato.

     3. Sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) e comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti gli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti alle deliberazioni del Comitato relative ad atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso a detti atti è comunque consentito ove la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti.

     L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le altre deliberazioni del Comitato - in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi ed imprese ed al fine di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - è differito alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione cui si riferisce l'atto richiesto.

 

Capo II

DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO

 

     Art. 8. Atti ufficiali del Comitato

     Gli atti ufficiali del Comitato sono:

     a) il processo verbale;

     b) la raccolta delle deliberazioni.

 

     Art. 9. Contenuto del processo verbale

     Il processo verbale riporta, per ciascuna seduta:

     a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;

     b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza, di cui al precedente art. 2, comma 4, per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;

     c) l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;

     d) la constatazione espressa della verifica del numero legale;

     e) il succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui al precedente art. 6, comma 4;

     f) il testo integrale delle deliberazioni, anche mediante rinvio ad allegati.

 

     Art. 10. Formazione, approvazione, conservazione e pubblicità del processo verbale

     1. La predisposizione del processo verbale è curata da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente. La redazione del processo verbale viene effettuata con l'ausilio del DIPE.

     2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, ove lo reputi necessario, può rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.

     3. I testi originali sia dei verbali di seduta, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del CIPE, sia delle allegate deliberazioni, sottoscritte dal Presidente, sono muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato e sono custoditi presso gli archivi del DIPE.

     4. Il verbale del Comitato è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri nonchè gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente ai propri interventi. Il Presidente del Comitato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.

 

     Art. 11. Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni. Efficacia e pubblicità

     1. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione del Presidente, sono numerate in ordine progressivo ed inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo o successivo, di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994 - unitamente agli esiti delle verifiche effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del precedente art. 6, comma 6 - e successivamente inviate per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo la vigente normativa. Nelle more della registrazione e della conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, copia delle delibere adottate può essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni di pubblico interesse. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento è in corso di registrazione.

     2. Copia integrale delle deliberazioni adottate è raccolta in ordine cronologico.


[1] Integralmente sostituito dalla Del.CIPE 30 aprile 2012, n. 62.